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Economia Campi Bisenzio

Alluvione: emanata ordinanza per i saldi anticipati

Saranno consentiti, in deroga alle altre normative, nei territori "effettivamente danneggiati dagli eventi meteorologici"

Con una ordinanza regionale ad hoc, firmata dal presidente della Regione Eugenio Giani, nelle zone alluvionate a partire dal giorno di giovedì 2 novembre saranno consentite vendite di prodotti alimentari e non alimentari a pressi ribassati.

In sostanza, saldi anticipati, per venire incontro alle attività economiche. Per due settimane, da sabato 2 dicembre a venerdì 15 dicembre, salvo eventuali proroghe. Tale possibilità è consentita alle attività insediate nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato "effettivamente danneggiate dagli eventi meteorologici".

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Ordinanza saldi anticipati, testo completo

Di seguito il testo completo dell'ordinanza:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 32 e 117, comma terzo, della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Toscana;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;
Vista l’Ordinanza del capo Dipartimento della Protezione civile n. 1037 del 5 novembre 2023, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato”, con la quale il Presidente della Regione Toscana è stato nominato Commissario delegato;
Considerato che i territori indicati sono stati interessati da fenomeni meteorologici di elevata intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e delle cose;
Ritenuto che l’attuale contesto richiede interventi urgenti finalizzati a consentire alle imprese di non interrompere del tutto le attività ordinarie, siano esse produttive o commerciali, al fine di garantire una continuità economica e nel contempo consentire lo smaltimento di produzioni o di scorte che potrebbero intralciare le operazioni di ripristino dei locali alluvionati, oltre a determinare ulteriori perdite economiche alle imprese qualora non venissero rapidamente liquidate, trattandosi di beni deperibili o comunque soggetti a irreparabili danneggiamenti se conservati in ambienti inadeguati;
Ritenuto necessario assumere misure specifiche per consentire alle imprese insediate nei territori alluvionati, che abbiano subito danni a causa degli eventi alluvionali, di commercializzare prodotti integri nelle loro caratteristiche e funzionalità, ma danneggiati esclusivamente nell’imballaggio o nel confezionamento, garantendo nel contempo ai consumatori di disporre di beni perfettamente fruibili;
Ritenuto che le condizioni di contingibilità e urgenza consentono di derogare alle disposizioni di cui al D.P.R. 06.04.2001, n. 218 (Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell’art. 15, comma 8, del D. Lgs. 31.03.1998, n. 114) nonché a quelle in materia di vendite straordinarie e promozionali di cui alla legge regionale 23.11.2018, n. 62 (Codice del commercio);

ORDINA

1) è consentito alle attività insediate nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, effettivamente danneggiate dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023, come adeguatamente accertato;
a) se imprese produttrici, artigiane o industriali, di vendere i prodotti di propria produzione anche al di fuori dei locali di produzione o dei locali ad essi adiacenti, senza bisogno di ulteriori titoli abilitativi ovvero su aree pubbliche o su aree private messe nella disponibilità dai Comuni;
b) se imprese commerciali, di vendere i loro prodotti anche al di fuori degli esercizi commerciali, qualora essi non risultino temporaneamente agibili, in locali non aventi specifica destinazione d'uso, ovvero anche su aree pubbliche o su aree private messe nella disponibilità dai Comuni;
c) se imprese agricole, di vendere i loro prodotti anche in deroga a quanto previsto dall’art. 4 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57);

2) le vendite di cui al punto 1) sono consentite, anche a prezzi ribassati, alle seguenti condizioni:
a) che per i prodotti alimentari sia garantita l'integrità igienico-sanitaria, potendosi solo derogare agli aspetti relativi al confezionamento o imballaggio dei prodotti stessi;
b) che i prodotti non alimentari siano integri nelle loro caratteristiche e funzionalità e risultino eventualmente danneggiati esclusivamente nell’imballaggio o nel confezionamento e in condizioni tali che non risulti inficiata la funzione primaria;

3) è consentito, anche in deroga alle disposizioni ordinarie, organizzare vendite online dei prodotti di cui al punto 2), anche al fine di limitare l'accesso fisico ad aree ancora in situazioni di criticità ambientale;

4) è consentito, anche in deroga alle disposizioni ordinarie, organizzare appositi eventi per promuovere la commercializzazione dei prodotti di cui al punto 2);

5) è consentito ai Comuni di mettere a disposizione propri locali o locali nelle proprie disponibilità per l’effettuazione delle vendite da parte delle imprese di cui al punto 1);

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza ha validità sino al 15 dicembre 2023, salvo proroga.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:
- ai Prefetti di Firenze Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;
- ai Sindaci dei Comuni della Città Metropolitana di Firenze e delle Province di Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;
- all’ANCI;
- ai Presidenti della Città Metropolitana di Firenze e delle Province di Livorno, Pisa, Pistoia e Prato; - al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della medesima legge. 

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