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Cronaca

Telefoni fermo in coda per un incidente multiplo? La multa è valida

Una telefonata mentre sei fermo in coda dopo un tamponamento multiplo? La multa rimane valida fino alla querela di falso contro il pubblico ufficiale

Un’altra cattiva notizia per i conducenti che sono soliti usare il cellulare mentre sono al volante. Ieri la Corte di Cassazione, con la sentenza 3336, ha accolto il ricorso della Prefettura di Firenze stabilendo come l’automobilista multato, per aver usato il telefonino durante la marcia, può contestare la multa solo con una querela di falso contro il pubblico ufficiale redattore del verbale.

A nulla è valso il ricorso dinanzi al Giudice di Pace che aveva accolto l’opposizione di un giovane, il quale aveva affermato di aver usato il telefono stando fermo in coda dopo un tamponamento multiplo. Contro la multa per l’uso del cellulare durante la marcia, senza "viva voce",  il Giudice di Pace aveva ritenuto al riguardo “non sufficientemente provato l’addebito dall’attestazione del pubblico ufficiale verbalizzante facente fede soltanto degli elementi oggettivi non suscettibili di una valutazione sensoriale, e non anche di quelle percezioni caratterizzate da margini di apprezzamento fallibili, in quanto aventi a oggetto accadicamenti repentini”.

La Corte di Cassazione della sesta sezione civile, in ogni caso, respingendo il ricorso, al contrario, ha sottolineato che “nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà o dell’effettivo svolgersi dei fatti”.

 

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