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Angolo dell'avvocato

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A cura di Lucrezia Baldini & Francesco Vignali

Traffico: carico/scarico in strada, cosa si rischia?

In caso di attività diverse dal movimento del veicolo, in particolare quella di carico/scarico chi risponde dei danni? È azionabile l’RC Auto?

L’attività di carico/scarico costituisce “circolazione stradale”? La risposta pare banale ma, giuridicamente, non lo è. La questione interessa dal punto di vista dell’obbligo dell’assicurazione, previsto dall’art. 1 L. n. 990/1969 (oggi trasfuso nel Codice delle assicurazioni private, d.lgs. n. 209/2005), in combinato disposto con l’art. 2054 c.c. secondo il quale “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.

A lungo la giurisprudenza si è divisa su due orientamenti: uno, teso a riconoscere come circolante solo il mezzo in movimento (Cass. civ. n. 5398/2013); l’altro, volto a ritenere identici i momenti di sosta e quelli di movimento, purché il mezzo si trovi su strada pubblica o su area a questa equiparata (Cass. civ. n. 316/2009).

Sul contrasto giurisprudenziale, si sono pronunciate le Sezioni Unite della Cassazione, che hanno chiarito che “il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 cod. civ. include anche la posizione di arresto del veicolo e ciò in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade” (Sez. Un. Cass. n. 8620/2015).

Da ciò consegue che il mezzo deve essere assicurato se si trova su strada pubblica o ad essa equiparata, indipendentemente dal fatto che venga o meno messo in moto. In via esemplificativa, pensiamo a quelle auto non utilizzate o lasciate per molto tempo ferme su strada, talvolta perché di proprietà di persone anziane o che hanno smesso di utilizzarle. Ebbene, anche quelle devono essere assicurate, perché se in relazione alle stesse avviene un incidente il proprietario potrà essere ritenuto responsabile e chiamato a risarcire il danno.

La questione si è posta poi in riferimento alle attività di carico/scarico, che giornalmente vengono effettuate, in particolare davanti agli edifici commerciali del centro storico delle città, dove, per le ridotte dimensioni delle strade, tali attività possono ostacolare il passaggio di persone e veicoli e generare dei sinistri.

Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione si è occupata di un caso relativo ad un pedone che aveva riportato delle lesioni subite da un cancello scivolato da un piccolo trattore (o muletto), che lo trasportava nell’ambito di operazioni di carico/scarico.

In primo ed in secondo grado Tribunale e Corte d’Appello avevano rigettato la richiesta risarcitoria del soggetto leso. 

La Cassazione, invece, riprendendo la precedente giurisprudenza citata, ha chiarito che anche “le operazioni di carico o scarico del veicolo sono in funzione del suo avvio nel flusso della circolazione, così come qualsiasi atto di movimentazione di esso o delle sue parti (quale apertura, chiusura sportelli ecc), con la conseguenza che, quando avvengano sulla pubblica via, danno luogo all'applicabilità della normativa sull’assicurazione per la R.C.A." (Cass. civ. n. 27759/2017).

Inoltre, relativamente al caso specifico si è affermato che pur essendo irrilevante l’uso concreto del veicolo, questo deve rientrare nelle caratteristiche del mezzo stesso. In particolare, il trattore o muletto è un mezzo di trasporto, perciò deve riconoscersi che l’operazione di carico e scarico di un pesante cancello costituisce un utilizzo non certo abnorme del veicolo, date le sue specifiche qualità.

Ciò significa che a fronte di una qualunque attività compiuta da un veicolo fermo o in movimento sulla pubblica via – ivi compresa l’attività di carico/scarico – è necessario che il veicolo sia assicurato, perché potrà essere ritenuto responsabile di un sinistro.

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