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'Anti tramvia', il ritorno di Razzanelli: "Linea 3.2? Blocco tutto"

Il consigliere di Forza Italia: “Depositato il ricorso al Tar. L’esclusione della VIA è illegittima”

“Ho presentato, attraverso l’avvocato Xavier Santapichi del Foro di Roma, un ricorso al TAR della Toscana, che è stato depositato, con il numero 3 di ruolo generale 2021, per impugnare la Delibera di Giunta n. 394/2020. L’esclusione della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per la linea 3 della Tramvia fiorentina, è illegittima sotto vari profili".

E' quanto dichiara il consigliere di Forza Italia Mario Razzanelli. "Un primo profilo di illegittimità - spiega - attiene all’abrogazione tacita della normativa regionale (l.r. n. 10/2010), la quale delega ai Comuni la competenza ad effettuare verifiche di assoggettabilità a VIA, ad opera del d. lgs. n. 104/2017. Sul punto si è sollevata anche questione di costituzionalità della norma regionale".

"Un secondo profilo – prosegue Razzanelli – attiene alla necessaria separazione tra soggetto proponente e autorità competente a valutare sulla assoggettabilità a VIA del progetto (d. lgs. n. 152/2006, Dir. 2011/92/UE). Anche volendo ammettere la competenza Comunale la Giunta avrebbe dovuto operare una netta separazione funzionale tra le due figure. Ciò non è stato fatto, rivestendo la stessa Giunta la qualifica di proponente e di Autorità competente".

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Potrebbe interessarti: https://www.firenzetoday.it/green/mobilita/tramvia-linea-2-campi-sesto-treno-peretola-prato.htm"Come diretta conseguenza di quanto sopra, scarsa rilevanza è stata data ai rilievi degli enti preposti alla protezione ambientale, in particolare l’Arpat - chiosa il consigliere FI -. Dall'istruttoria sono emersi pareri contrastanti che evidenziano la presenza di impatti negativi e significativi, alla cui individuazione mira la verifica di assoggettabilità. E a nulla vale il riferimento all’interesse pubblico sotteso dall’opera, valutazione questa da effettuare proprio in sede di Valutazione di Impatto Ambientale, che la Giunta Comunale vuole invece evitare".

"A riprova di ciò - aggiunge il consigliere - sono formulate numerose e rilevanti prescrizioni: come affermato dalla più recente giurisprudenza amministrativa qualora siano poste condizioni o prescrizioni di rilevante entità (e, nella fattispecie, si arriva addirittura ad imporre la riprogettazione del nuovo ponte di Bellariva, giudicato impattante per come presentato) la verifica ambientale è da ritenersi omessa e il provvedimento conclusivo del procedimento - la Delibera – viziato".

"Con questo ricorso al Tar, i lavori per l’inizio dei lavori della linea 3.2 della Tramvia non possono iniziare” conclude Razzanelli.

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