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Il reddito minimo garantito per disoccupati ed inoccupati della Toscana

Relazione illustrativa sul reddito minimo garantito per disoccupati ed inoccupati della Regione Toscana

La crisi economica, ormai dagli effetti globalizzati, sta producendo conseguenze drammatiche anche in Toscana. Sono state introdotte negli ultimi mesi importanti misure a sostegno della piccola e media impresa e misure straordinarie a sostegno dei
lavoratori. Ma con il protrarsi a lungo della crisi, riteniamo necessario introdurre misure stabili a sostegno del reddito per i tanti lavoratori precari, disoccupati, inoccupati. Con la presente proposta di legge la Regione Toscana è chiamata ad incrementare la centralità del suo ruolo di supporto nei confronti dei lavoratori e delle loro famiglie, seguendo una direzione sperimentata in altre regione come il Lazio. L’Italia e la Grecia sono gli unici due paesi in Europa a non avere alcuna forma di sostegno al reddito. Inoltre, l’ Italia alla voce disoccupazione spende lo 0.4% mentre la Germania spende il 3% e la media dell’Unione Europea è del 2.2%.

La crisi economica e finanziaria ha già prodotto forti conseguenze sociali, ma nuovi effetti arriveranno nei prossimi mesi e nel 2010, con la perdita di altri posti di lavoro per la chiusura di fabbriche e riduzione volume attività produttive,avremo un aumento di marginalità sociale e di nuove povertà. Per le prossime due annualità, 2010 e 2011, si ritiene utile predisporre strumenti preventivi di supporto a categorie particolarmente vulnerabili quali i lavoratori disoccupati, inoccupati e precariamente occupati, siano essi cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti, purchè entrambi residenti sul territorio da almeno due anni..

Si tratta di misure tese a garantire un reddito minimo attraverso un contributo massimo di 7.000 euro annui. All'erogazione di un contributi a sostegno diretto del reddito è prevista la possibilità da parte della Regione, in eventuale sinergia con le amministrazioni provinciali e comunali, di adottare misure parallele quali supporti per la gratuità del trasporto pubblico, la fruizione di attività di carattere culturale, sportivo e ricreativo, il pagamento delle forniture per i pubblici servizi, l'acquisto dei testi scolastici ed il pagamento del canone di locazione per la prima casa.

Il Preambolo illustra il quadro normativo derivante dalle Convenzioni internazionali, dalla Costituzione, dallo statuto e dalla normativa regionale nonché la giurisprudenza nel cui ambito la proposta di legge si colloca.
L’articolo 1 indica i principi e le finalità della proposta di legge e la prospettiva di collaborazione della Regione con gli enti locali in fase di attuazione. L’articolo 2 definisce le parole “reddito mino”, ”disoccupati”, “inoccupati”, “lavoratori precariamente occupati”, “lavoratori privi di retribuzione” e “Centri per l’Impiego” ai fini della presente legge.
L’articolo 3 elenca le categorie dei beneficiari degli interventi di cui alla presente legge prevedendo i requisiti richiesti ai fini della presentazione dell’istanza. L’articolo 4 elenca le prestazioni nelle quali si articola il reddito minimo, la possibilità di cumulo
degli interventi con eventuali trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché con contributi diversi erogati allo stesso fine, le modalità di versamento dei contributi previdenziali in relazione agli interventi della presente legge ed infine le misure parallele di supporto che la Regione potrà prevedere nell’ambito dello stanziamento di cui all’art.9 della legge.
L’articolo 5 descrive le modalità di accesso alle prestazioni, quindi i soggetti tenuti alla ricezione delle domande ed i soggetti tenuti a prendersi carico dei richiedenti, le modalità di definizione dei criteri per la formazione delle graduatorie su base provinciale da parte della Regione ed il ruolo delle Province nella redazione delle graduatorie e nel ruolo di rendicontazione sull’utilizzo dei fondi.
L’articolo 6 definisce i casi di sospensione, esclusione e decadenza dalle prestazioni di cui alla presente legge ed il conseguente provvedimento da adottare da parte dei Centri per l’Impiego. L’articolo 7 illustra le modalità che la Regione è tenuta a seguire per la redazione del regolamento di attuazione della presente legge, fissandone i contenuti.
L’articolo 8 definisce i rapporti tra il Consiglio regionale e la Giunta, tenuta a presentare al Consiglio stesso una relazione annuale, della quale si elencano i contenuti. L’articolo 9 indica la copertura finanziaria per gli interventi di cui alla presente legge, inserendo una possibilità di collaborazione con Province e Comuni da parte della Regione stessa.

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