Accatastamento camini e stufe: come mettersi in regola e cosa si rischia se non si seguono le norme
La guida per evitare multe salate
Con l'arrivo dell'autunno nelle case si comincia ad accendere il camino e tirare fuori le stufe per riscaldarsi dal freddo. Per chi è in possesso di caminetti, stufe o caldaie a biomasse ci sono delle norme da seguire rigorosamente, altrimenti si può andare in contro a sanzioni salate. Di seguito la guida per mettersi in regola.
In cosa consiste l'obbligo?
Se nella abitazione è presente un generatore alimentato a biomassa con potenza utile nominale inferiore ai 10 kW il responsabile dell'impianto (cioè il proprietario della casa o l'inquilino in caso di locazione) deve provvedere ad un "accatastamento semplificato" dell'impianto. Questa decisione è stata presa dalla regione Toscana al fine di migliorare le politiche per il contrasto dell'inquinamento atmosferico.
L'obbligo è sia per i nuovi che per i vecchi impianti. Cambiano però le modalità. Nel caso l'impianto sia stato installato prima del 15 marzo 2023 è il responsabile dell'impianto (cioè il proprietario della casa o l'inquilino in caso di locazione) a dover procedere all'"accatastamento semplificato". Se invece l'impianto è installato dopo il 15 marzo 2023 dovrà procedere il manutentore/installatore, che accederà ad una diversa procedura direttamente dal portale SIERT dove è registrato come professionista. In questo secondo caso assicurati che il tuo installatore ti rilasci la ricevuta di accatastamento e conservala con cura.
Che cosa si intende per generatore alimentato a biomassa con potenza utile nominale inferiore ai 10 kW?
Si tratta dei camini (sia aperti che chiusi con inserti), delle stufe e delle caldaie che usano biomasse (legna, pellet, cippato). Sono invece escluse dall'accatastamento le cucine economiche, ovvero stufe dedicate alla cottura dei cibi e non collegate agli impianti di riscaldamento.
Come faccio a sapere se l'impianto ha una potenza nominale inferiore a 10 KW?
La potenza nominale è quella resa dal generatore all'ambiente e dichiarata dal fabbricante. Quindi come prima cosa si verifica se si è in possesso di una documentazione attestante questa informazione (rilasciata dal tecnico quando ha installato l'impianto). Se non si ha la documentazione si procede così:
- Se si ha un caminono aperto si procede con l'accatastamento semplificato, everrà chiesta solo la data di installazione (presunta).
- Se si ha camini chiusi con inserti, stufe e caldaie bisogna chiamare il tecnico di fiducia e verificare con lui.
Sono esclusi dall’obbligo di accatastamento i camini dismessi e quelli che rappresentano l'unica fonte di riscaldamento dell’abitazione. In questo caso il cittadino non dovrà fare la procedura di accatastamento, ma solo una auto-dichiarazione, il cui modulo è scaricabile sempre dal sito del SIERT (www.siert.regione.toscana.it).
Come fare l'accatastamento semplificato
E' sufficiente collegarsi, attraverso le proprie credenziali SPID, a questo link ed il sistema collegherà direttamente il generatore a biomassa sotto il codice-impianto già corrispondete all'unità immobiliare. Si dovrà fornire solo poche informazioni, al resto penserà il sistema. E' possibile eseguire la procedura anche per chi non è in possesso delle credenziali SPID chiamando il numero 800 15 18 22 a cui è possibile chiedere informazioni. E' anche possibile recarsi presso la sede ARRR più vicina (è presente uno sportello ogni comune capoluogo) previo appuntamento da prendersi allo stesso numero.
Cosa si rischia se non si è in regola
L'obbligo di accatastamento ha, come detto, il primo obiettivo di conoscere il numero degli impianti a biomassa presenti nel nostro territorio per poter assicurare una risposta coerente della Regione al problema dell'inquinamento atmosferico. Non ha quindi alcun intento restrittivo nei confronti dei cittadini. Per questo motivo la disciplina sanzionatoria prevede, in caso che il controllo operato da un ispettore di ARRR Spa riscontri il mancato accatastamento dell'impianto, non la diretta irrogazione della sanzione ma l'indicazione al cittadino di provvedere entro 30 giorni alla messa in regola.
L'ultimo termine utile era quello del 30 settembre 2023, ma tramite questa procedura è possibile farlo gratuitamente anche dopo tale data. In caso di controllo, e in caso di mancato accatastamento oltre i 30 giorni da tale controllo, si rischiano multe fino a 3000 euro.