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Cronaca

Vaccino, il giudice reintegra la psicologa no vax sospesa: "Deve lavorare, divieto revocato"

Citato l'articolo 32 della Costituzione. L'Ordine degli psicologi della Toscana non ci sta: "Pronti ad opporci nelle sedi opportune"

Una psicologa che era stata sospesa dal lavoro perché non aveva aderito alla campagna vaccinale contro il Covid-19, è stata reintegrata dal tribunale civile di Firenze con un provvedimento d'urgenza, firmato dalla giudice della seconda sezione civile Susanna Zanda, tramite cui è stato sospeso temporaneamente il provvedimento dell'Ordine degli Psicologi della Toscana che vietava alla dottoressa di esercitare la sua professione, proprio perché non vaccinata.

Difesa dall'avvocato Raul Benassi di Piombino (Livorno), la psicologa aveva fatto ricorso cautelare urgente in tribunale per chiedere la sospensione del provvedimento assunto dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Toscana il 19 ottobre 2021 "per mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale". Per effetto della decisione del giudice, ora la psicologa potrà esercitare "in qualunque modalità (sia in presenza che da remoto) alla stessa stregua dei colleghi vaccinati". L'udienza di merito per discutere la revoca, la conferma o la modifica del provvedimento è stata fissata dalla giudice Zanda per il prossimo 15 settembre.

Scritte e volantinaggio no vax all’Istituto comprensivo / FOTO

Il giudice ha accolto molte delle osservazioni presenti nel ricorso. "La sospensione dell'esercizio della professione rischia di compromettere beni primari dell'individuo quale il diritto al proprio sostentamento e il diritto al lavoro inteso come espressione della libertà della persona e della sua dignità, garantita appunto dalla libertà dal bisogno". Inoltre ha riconosciuto che "da molti mesi" la psicologa "non può più esercitare la professione e sostentarsi col proprio lavoro, unica fonte di sostentamento". Nel provvedimento d'urgenza viene anche accolta l'osservazione secondo cui la vaccinazione non coprirerebbe totalmente dal covid. La legge sull'obbligo vaccinale si propone di "impedire la malattia e assicurare condizioni di sicurezza in ambito sanitario" spiega la giudice, rilevando tuttavia che "questo scopo è irraggiungibile perché sono gli stessi report di Aifa ad affermarlo". Quindi si fa riferimento al "fenomeno opposto a quello che si voleva raggiungere con la vaccinazione, ovvero un dilagare del contagio con la formazione di molteplici varianti virali e il prevalere numerico delle infezioni e decessi proprio tra i soggetti vaccinati con tre dosi".

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Nel contestare l'obbligo vaccinale, il provvedimento della giudice cita inoltre l'articolo 32 della Costituzione: "Dopo l'esperienza del nazifascismo non consente di sacrificare il singolo individuo per un interesse collettivo vero o supposto e tantomeno consente di sottoporlo a sperimentazioni mediche invasive della persona, senza il suo consenso libero e informato". Ma per Zanda "un consenso informato non è ipotizzabile allorquando i componenti dei sieri e il meccanismo del loro funzionamento è, come in questo caso, coperto non solo da segreto industriale ma anche, incomprensibilmente, da segreto 'militare'". Il testo del provvedimento osserva anche che "a tutt'oggi dopo due anni ancora non si conoscono i componenti dei sieri e gli effetti a medio e lungo termine come scritto dalle stesse case produttrici mentre si sa che nel breve termine hanno già causato migliaia di decessi ed eventi avversi gravi". La giudice ricorda inoltre che "le varie convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia vietano l'imposizione di trattamenti sanitari senza il consenso dell'interessato perché ne verrebbe lesa la sua dignità" e che la Costituzione "non consente allo Stato e a tutti i suoi apparati centrali e periferici di imporre alcun obbligo di trattamento sanitario senza il consenso dell'interessato". Per poi rilevare "un'innegabile discriminazione rispetto ai colleghi vaccinati che possono continuare a lavorare pur avendo le stesse possibilità di infettarsi e trasmettere il virus".

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Il giudice si rivolge infine alle autorità sanitarie della Regione Toscana e al Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Toscana in quanto "non possono non essere al corrente del dilagare dei contagi nonostante l'80/90% della popolazione sia vaccinata e sono anche al corrente o dovrebbero esserlo del dilagare del contagio tra vaccinati con tre dosi, degli eventi avversi anche gravi e mortali di soggetti vaccinati; si tratta, infatti, di dati pubblicati dallo stesso Ministero della Salute". Pertanto, sostiene che la psicologa "non possa essere costretta, per poter sostentare se stessa e la sua famiglia, a questi trattamenti iniettivi sperimentali talmente invasivi da insinuarsi nel suo Dna alterandolo in un modo che potrebbe risultare irreversibile, con effetti ad oggi non prevedibili per la sua vita e salute".

Per  tutti questi motivi e ritenuto che l'obbligo vaccinale per lavorare "sia del tutto discriminatorio e violi il regolamento europeo che vieta discriminazioni dei cittadini europei fondate sullo stato vaccinale", il giudice ha sospeso il provvedimento che vieta alla psicologa di lavorare in quanto non vaccinata.

L'Ordine degli psicologi della Toscana: "Ci opporremo a revoca della sospensione decisa da tribunale"

L’Ordine degli Psicologi della Toscana, riguardo alla revoca della sospensione di un'iscritta decisa con procedimento di urgenza dalla giudice del tribunale ordinario di Firenze, "sta lavorando con i propri legali per difendersi attraverso le più opportune forme e nelle sedi preposte, nel rispetto della legge e a tutela della salute della comunità". E' quanto dichiara lo stesso Ordine con una nota.

"Ricordiamo a tutti che gli ordini sanitari, quale è l'Ordine degli psicologi della Toscana, sono obbligati a rispettare il decreto legge 44 del 2021 sull’obbligo vaccinale. Non accetteremo obtorto collo questo provvedimento. Pertanto - prosegue la nota - ci opporremo nelle opportune sedi".

Ordine Medici Firenze: “Solidarietà a psicologi toscani, salute e legge nostre stelle polari”

 Il Consiglio dell'Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri di Firenze esprime “totale solidarietà” agli psicologi toscani riguardo alla revoca della sospensione di una loro iscritta, decisa con procedimento di urgenza dalla giudice del Tribunale Ordinario di Firenze.

“Tutti gli ordini delle professioni sanitarie- ricorda il consiglio dell’Ordine dei Medici - devono rispettare il decreto legge 44 del 2021. E la vaccinazione e un obbligo morale degli esercenti le professioni sanitarie".

“Non ci sono e non ci devono essere eccezioni - continua l’Ordine dei Medici -. Oltre al necessario rispetto della legge c'è un tema di salute pubblica. Dopo ciò che è accaduto col Covid non possiamo permettere deroghe a comportamenti irresponsabili”.

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