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Cronaca

Rider, varata la legge toscana: è la prima in Italia

La regione apre ai diritti dei lavoratori delle piattaforme digitali: per loro sicurezza, formazione, controllo e rappresentanza sindacale

La sicurezza, la formazione, il controllo e la rappresentanza sindacale per i rider. La Toscana apre ai diritti dei lavoratori delle piattaforme digitali, con la prima legge in Italia che è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta odierna a larga maggioranza, con l'astensione della Lega.

Proposta dal presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, primo firmatario del testo a cui si è aggiunta la firma anche di Diego Petrucci (Fratelli d’Italia), la norma prevede la redazione di un documento tecnico di valutazione dei rischi, che la Giunta approva con apposita delibera, come base per impostare le forme di tutela necessarie. Tra queste anche la formazione obbligatoria, a carico del datore di lavoro, con particolare attenzione al Codice della strada e al mezzo di trasporto utilizzato. Le imprese dovranno inoltre fornire dispositivi di sicurezza, abbigliamento consono allo svolgimento delle prestazioni tenendo conto di turni notturni e condizioni atmosferiche avverse.

Si dovrà inoltre promuovere l’istituzione del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori a prescindere dalla tipologia del contratto sottoscritto. Il monitoraggio e il controllo, anche ai fini della prevenzione, saranno svolti dai servizi prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (Pisll) e delle aziende unità sanitarie locali.

Legge per i rider, la scheda

1. La Giunta regionale con deliberazione approva un progetto di analisi e valutazione dei rischi, da svilupparsi con i servizi prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (Pisll) delle aziende unità sanitarie locali (Usl), ad integrazione delle linee di indirizzo per l’attività di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro di competenza della Regione e dei dipartimenti delle aziende Usl, relativo alle specificità emergenti nel contesto dell’economia digitale dei lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali, che porti alla elaborazione di un documento tecnico di riferimento regionale, il Documento tecnico di valutazione dei rischi dei lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali, di seguito denominato Documento tecnico.

2. Il progetto di cui al comma 1, che si configura come modello territoriale partecipativo con le parti sociali, sindacali e datoriali ha l’obiettivo di prevedere l’attività di vigilanza da parte dei servizi PISLL, nel contesto del territorio regionale ove operano i lavoratori, per un monitoraggio costante del rispetto delle disposizioni normative in materia di sicurezza, ivi compresa l’applicazione del Documento tecnico.

3. Il documento tecnico nell’analisi dei rischi e nella progettazione delle azioni di contrasto, tiene conto, in particolare, dei seguenti obiettivi ai sensi del d.lgs. 81/2008: valutare i rischi lavorativi tradizionali, nonché quelli specifici per la peculiare attività che svolgono i lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali, a prescindere dalla tipologia di rapporto di lavoro, quali lo stress lavorativo intrinsecamente connesso ai tempi di consegna, l’assegnazione dei turni, la distribuzione delle occasioni di lavoro e dei luoghi di svolgimento dell’attività; definire le modalità di mitigazione dei rischi e individuare i dispositivi di protezione individuale più idonei per lo svolgimento dell’attività; definire e proporre i contenuti di dettaglio della formazione specifica e obbligatoria a carico delle imprese di cui all’articolo 37 del d.lgs. 81/2008, in conformità agli accordi richiamati dallo stesso articolo, con particolare attenzione al Codice della strada e al mezzo di trasporto utilizzato per la prestazione di lavoro, per impedire che i lavoratori possano correre rischi a causa della loro scarsa conoscenza dei rischi stessi e delle regole da osservare nonché a maggior tutela della collettività; prevedere a carico delle imprese la dotazione di abbigliamento tecnico consono allo svolgimento della prestazione di lavoro, considerati anche i turni di notte e le condizioni atmosferiche avverse, nonché la dotazione dei dispositivi di sicurezza; promuovere l’istituzione del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali a prescindere dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto; definire le modalità di vigilanza da parte dei servizi Pisll delle aziende Usl.

I servizi Pisll delle aziende Usl predispongono azioni di controllo specifico del rispetto della normativa in materia di sicurezza, in applicazione del Documento tecnico, svolgendo anche un’azione di prevenzione e monitoraggio al fine di individuare comportamenti elusivi delle prescrizioni in materia di sicurezza o pratiche pericolose, per la loro correzione o eliminazione.

Lega: "Consiglio più realista del re"

Andrea Ulmi (Lega) ha spiegato l'astensione del gruppo di cui fa parte: "Diamo atto alla commissione Sanità di aver svolto un lavoro estremamente positivo per giungere al testo finale della legge, ma è tuttavia un testo poco convincente – ha spiegato – perché il riferimento normativo principale resta quello per i lavoratori subordinati”.

Secondo Ulmi, "si è voluto essere più realisti del re e si corre il rischio di ingessare la flessibilità, che è alla base di questa tipologia di lavoro”.

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