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Cronaca

Green pass lavoro, pubblicato il decreto: salta la sospensione dal quinto giorno di assenza

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo con le nuove disposizioni: rispetto al testo uscito dal Consiglio dei Ministri ci sono alcuni cambiamenti. Il Green pass durerà 12 mesi, prezzi calmierati per i tamponi

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge che rende obbligatorio il Green pass nei luoghi di lavoro pubblici e privati dal 15 ottobre al 31 dicembre. Il provvedimento, come scrive Alberto Berlini su today.it, è quindi in vigore da oggi.

Se alcuni passi sono quindi già operativi ricordiamo che - per dar tempo ai datori di lavori di adeguarsi alle disposizioni - l'obbligo di esibire il certificato verde nei luoghi di lavoro pubblici e privati si applicherà dal 15 ottobre.

Green pass, cosa cambia

Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre, termine della cessazione dello 'stato di emergenza', ci sarà quindi l'obbligo di esibizione del certificato nei luoghi di lavoro, pubblici e privati. Tuttavia rispetto al testo licenziato dal Consiglio dei Ministri i lavoratori che ne saranno sprovvisti non percepiranno lo stipendio, ma non ci saranno sospensioni o licenziamenti.

Via libera anche ai tamponi calmierati non solo nelle farmacie ma anche nelle strutture convenzionate. Green pass obbligatorio, infine, anche per i magistrati ma non per avvocati, consulenti, periti e testimoni. Qui sotto riepilogati i principali punti del decreto:

resta la sospensione dello stipendio già dal primo giorno ma non le sanzioni disciplinari;

la disposizione si applica a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi  titolo, la propria attività lavorativa o di formazioneo di volontariato presso le amministrazioni pubbliche e private anche sulla base di contratti esterni;

non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica;

i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre 2021 dovranno definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, individuando con atto formale i soggetti  incaricati dell'accertamento;

chi è sprovvisto della certificazione verde COVID-19 al momento dell'accesso al luogo di lavoro è considerato assente ingiustificato, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento;

per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata è prevista sostituzione con sospensione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta;

in caso di violazione del divieto di accesso al luogo di lavoro senza green pass si rischiano multe fino a 1500 euro. Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto sulla base delle comunicazioni inviate dai soggetti incaricati all'accertamento;

menzione a parte per la giustizia: il green pass è richiesto a magistrati ordinari e onorari, amministrativi, contabili e militari, e ai componenti delle commissioni tributarie. Esenti coloro che accedono ai palazzi di giustizia ma estranei alle amministrazioni come avvocati, consulenti, periti, testimoni e parti dei processi;

cambia anche la durata del green pass, esteso fino a 12 mesi per i vaccinati e i guariti dal covid. Tuttavia il green pass sarà valido dal giorno stesso della vaccinazione e non più dopo i 15 giorni dalla somministrazione del vaccino;

i tamponi rapidi saranno a prezzo calmierato nelle farmacie e in tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e  autorizzate  dalle regioni alla  somministrazione  di  test antigenici fino al 31 dicembre.

Fonte: today.it

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