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Cronaca

Coronavirus e Fase 2: regole e linee guida per la riapertura di negozi, alberghi, ristoranti e spiagge

La regola sarà la distanza di un metro. Ecco inoltre le indicazioni su autocertificazioni, spostamenti e multe

Spostamenti e autocertificazioni: cosa cambia
 Sempre a partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. "Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica", fa sapere Palazzo Chigi. In pratica, se i contagi dovessero tornare a salire, le Regioni potranno prendere decisioni autonome.  Nessun limite dunque a spostamenti nelle seconde case se situate nella regione di residenza. L'autocertificazione resterà per chi voglia spostarsi in altra regione, ma solo per "compravate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute". A decorrere dal 3 giugno 2020, via agli spostamenti tra regioni diverse, da e per l’estero. Divieto di mobilità per le persone sottoposte alla misura della quarantena. 
 

Fase 2, le multe per chi non rispetta le regole
Sanzioni da 400 a 3.000 euro per chi viola le regole, aggirandole. E' scritto nella nota emessa da Palazzo Chigi dopo il Cdm che ha dato il via libera al decreto legge quadro. E che prevede anche lo stop delle attività da 5 a 30 giorni. "Le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione - si legge nel comunicato - sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo". "Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima".

Fase2: linee guida per le riaperture

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