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Cronaca

Case popolari, sindacati e associazioni alla Regione: “Stop al vincolo dei 5 anni di residenza, è incostituzionale”

La Corte Costituzionale si è già pronunciata sulle leggi regionali di Lombardia, Abruzzo e Friuli

Cancellare dal regolamento regionale per l’accesso alle case popolari il vincolo della residenza di 5 anni nella Regione, perché “incostituzionale”, secondo recenti sentenze della Corte Costituzionale su leggi che regolamentavano la materia entrate in vigore in altre regioni.

A chiederlo sono, congiuntamente, i sindacati Cgil, Cisl, Uil e le associazioni degli inquilini Sunia, Sicet, Uniat e Unione Inquilini della Toscana, con una lettera inviata, tra gli altri, al presidente della Toscana Eugenio Giani e all’assessora regionale al sociale Serena Spinelli.

Le stesse sigle chiedono anche di eliminare l’obbligo per gli stranieri di presentare documenti del Paese di origine attestanti l’assenza di proprietà immobiliari e di introdurre invece l'autocertificazione, come già avviene per tutti i cittadini dell'Unione Europea non italiani.

Le richieste “si basano su tre sentenze della Corte Costituzionale su altrettanti leggi regionali di Lombardia, Abruzzo e Friuli Venezia Giulia”, sentenze che stabiliscono “come 'illegittimo e incostituzionale' il requisito temporale della residenza ultra quinquennale come condizione di accesso per l’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, nonché 'discriminatorio' il duplice onere documentale aggiuntivo per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea”, spiegano sindacati e associazioni.

In Toscana attualmente i requisiti della legge regionale per accedere ai bandi per avere una casa popolare sono appunto la residenza nella regione da almeno cinque anni e l’obbligo per i cittadini stranieri extra Unione Europea di presentare una dichiarazione del paese di provenienza che attesti di non possedere immobili, mentre per i cittadini italiani e dell’Unione è prevista solo una autocertificazione.

“Ribadiamo l’urgente necessità che il consiglio regionale emendi la legge regionale nelle parti dichiarate illegittime, conformandola alle prescrizioni della Corte Costituzionale, per evitare che i requisiti contenuti nei prossimi bandi comunali possano essere dichiarati incostituzionali, provocando quanto meno ritardi e blocchi nelle assegnazioni”, scrivono Cgil, Cisl, Uil, Sunia, Sicet, Uniat e Unione Inquilini.

Una situazione che fa sì, secondo le sigle qui sopra enunciate, che “molte amministrazioni comunali rinviano l’indizione dei bandi di assegnazione di abitazioni Erp per il rischio di potenziali ricorsi da parte dei concorrenti, dovuti proprio alla mancata conformazione della legge regionale alle prescrizioni della Corte Costituzionale. Nel frattempo, in maniera impropria, la gran parte delle assegnazioni vengono eseguite quasi esclusivamente attraverso le graduatorie speciali dell’emergenza e non attraverso il canale prioritario degli aventi diritto da graduatoria da bando”.

“Una situazione di stallo che - concludono -, sta causando gravi danni e preoccupazioni alle migliaia di famiglie toscane di lavoratori e pensionati che versano in stato di precarietà abitativa e che confidano in una soluzione abitativa pubblica a canone sostenibile”. Sotto le tre sentenze dell'alta Corte che definiscono i due requisiti suddetti come incostituzionale nel primo caso e discriminatorio nel secondo.

Case popolari, le sentenze dalla Corte Costituzionale

-       La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 44/2020, ha dichiarato l’illegittimità di quella parte della legge regionale della Regione Lombardia in materia di edilizia residenziale pubblica (L.R. n.16/2016), che fissa il requisito temporale della residenza ultra quinquennale come condizione di accesso per l’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica.

-       La Corte Costituzionale, con la sentenza n.9/2021 ha dichiarato l’illegittimità dell’art.4 c.1 della legge regionale dell’Abruzzo n.39/2019 in materia di edilizia residenziale pubblica. Questa pronuncia compie un ulteriore passo in avanti rispetto a quanto disposto con la sentenza n. 44/2020, in quanto non solo valuta l’incostituzionalità del requisito della ultra quinquennalità come requisito per la partecipazione al bando, ma anche come ipotetica condizione di punteggio.

-       La sentenza della Corte Costituzionale n.9/2021, nel ricostruire i contenuti del ricorso riguardante la legge regionale del Friuli Venezia Giulia 1/2016 ed il conseguente regolamento 66/2020 in tema di assegnazione di abitazioni di edilizia residenziale pubblica, fa presente che la norma impugnata ha previsto un duplice onere documentale aggiuntivo per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea. La sentenza della Consulta ha aggiunto che, oltre che essere irragionevole, la previsione risulta altresì discriminatoria.

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