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Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca

Accensione dei termosifoni: ridotti gradi e giorni, le informazioni sul riscaldamento

Per la stagione invernale 2022-2023

Per contenere le emissioni inquinanti degli impianti termici e limitare al contempo le spese relative al funzionamento degli impianti, il Ministero della Transizione Ecologica, per la stagione invernale 2022-2023, ha stabilito con Decreto n°383 del 6/10/2022 che i parametri di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, rispetto alle stagioni precedenti, si riducono di 15 giorni per il periodo di accensione e di 1 ora per la durata giornaliera di accensione, mentre i valori di temperatura si riducono di 1°C.

Il periodo di accensione degli impianti per il Comune di Firenze è consentito dall’8 novembre al 7 aprile, per 11 ore giornaliere. I valori di temperatura consentiti sono di 17°C (+ 2°C di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili e di 19°C (+ 2°C di tolleranza) per tutti gli altri edifici.
 

Queste disposizioni del decreto non si applicano:

  • agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
  • alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
  • agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
  • agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
  • agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
     

Le limitazioni relative alla sola durata giornaliera di attivazione non si applicano nei seguenti casi:

  • edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
  • impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 4, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
  • impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2;
  • edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili di cui all’Allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.

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