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Ripartizione delle spese condominiali tra inquilino e proprietario: come funzionano e cosa c’è da sapere

Quello delle spese tra coinquilino e proprietario è da sempre un argomento spinoso, ma esistono dei punti fermi a cui fare riferimento

La ripartizione delle spese condominiali tra inquilino e proprietario è da sempre uno dei problemi più pungenti. Nella maggior parte dei casi non si riesce mai a capire a chi tocca pagare quando si ha a che fare con delle spese, come ad esempio il cambio di una serratura o la manutenzione dell'ascensore.

Il codice civile è molto chiaro da questo punto di vista. Secondo l’articolo 1576, “Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore. Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore”.

Detto in parole povere, le spese considerate di ordinaria amministrazione sono a carico dell’inquilino, mentre quelle di straordinaria amministrazione sono competenza del proprietario. Per fare ancora più chiarezza, bisogna prendere a riferimento la tabella che è stata preparata dalle associazioni a tutela dei proprietari e degli affittuari.

Spese a carico dell’inquilino: quali e quante sono

All'inquilino spettano quindi le spese così dette ordinarie. Ma quali sono esattamente? Si tratta dei pagamenti necessari in caso del normale e naturale deterioramento di un bene, mentre il proprietario, di norma, dovrebbe occuparsi dei deterioramenti fortuiti. Le spese a carico dell’inquilino, dunque, sono le seguenti:

  • Spese per luce, acqua, gas, aria condizionata, riscaldamento
  • Spese per la pulizia all’interno dell’appartamento
  • Spese per la fornitura di servizi comuni nel condominio
  • Spese per l’ordinaria manutenzione dell’ascensore

Spese a carico del proprietario: quali sono e quante sono

A carico del proprietario ci sono tutte quelle spese che non vengono citate nella voce "piccola manutenzione", a partire da quelle attività che riguardano gli spazi comuni e i condomini. Di seguito un elenco dettagliato:

  • Spese per la manutenzione straordinaria delle facciate, dell’impianto elettrico, di quello idrico o del gas
  • Spese necessarie per sostituire un rubinetto in bagno oppure in cucina, ma anche quelle per sostituire la caldaia
  • Spese per la ristrutturazione o rifacimento del pavimento di casa
  • Spese per riparare porte, finestre, telai e le varie componenti della serranda
  • Spese per installare o cambiare un cancello
  • Spese per l’impianto di illuminazione
  • Spese per risistemare il tetto e rimettere in sesto gli intonaci
  • Spese per installare l’impianto della tv

Altre responsabilità in fatto di pagamenti

Per quanto riguarda tutte quelle spese che non sono state effettuate, la responsabilità unica nei riguardi del condominio per mancanze, ritardi e quant'altro è da attribuire sempre al proprietario, come avviene in qualsiasi caso di mancato rispetto del regolamento condominiale. Ovviamente, nell'ipotesi in cui on dovesse esserci la spesa da parte dell’affittuario, la responsabilità del proprietario è anche legale. 

Oltre al già citato Codice Civile, c’è una legge specifica che si occupa di queste spese, la 392 del 1978, la cosiddetta “Disciplina delle locazioni di immobili urbani”. Si tratta di 85 articoli dedicati appunto alla locazione di immobili, gli oneri a carico di inquilini e proprietari e i risarcimenti danni eventuali.

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