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Controlli caldaie e condizionatori: regole, sanzioni e tributi da versare

Le norme in vigore distinguono controlli periodici e le eventuali manutenzioni ai fini della sicurezza, e i controlli di rendimento energetico

Controlli Agenzia regionale:

L'Agenzia regionale effettua  accertamenti documentali dei Rapporti di Efficienza energetica pervenuti sugli impianti per i quali è pervenuto il Rapporto di Efficienza energetica, realizza ispezioni a campione senza alcun onere per gli utenti ed effettua ispezioni, con onere a carico dell'utente, sugli impianti per i quali non è stato presentato il Rapporto di Efficienza Energetica nei termini previsti; nei casi di non rispetto delle norme saranno applicate sanzioni amministrative (art.15 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i e dal Regolamento Regionale D.P.G.R. 25/R/2015).

Contenuti e periodicità dei controlli di efficienza energetica 

Il contenuto dei controlli varia secondo il tipo di impianti termici installati, e il rapporto di controllo di efficienza energetica per gli impianti termici va obbligatoriamente redatto alla prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore, sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, quali il generatore di calore, interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica, e per gli impianti esistenti secondo la periodicità minima indicata nella tabella.

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