Controlli caldaie e condizionatori: regole, sanzioni e tributi da versare
Le norme in vigore distinguono controlli periodici e le eventuali manutenzioni ai fini della sicurezza, e i controlli di rendimento energetico
Dallo scorso anno sono cambiate alcune modalità di controllo sugli impianti termici, come caldaie e condizionatori fissi, che devono essere periodici, ed eseguiti da parte di manutentori qualificati. Sono esclusi solo gli apparecchi di climatizzazione quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; ma se la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi (fissi) al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW anche questi sono considerati impianti termici. Le norme distinguono controlli periodici e le eventuali manutenzioni ai fini della sicurezza, e i controlli di rendimento energetico.
Controli periodici:
E’ necessario fare riferimento alle istruzioni d'uso e manutenzione che l'installatore deve fornire al proprio committente. I controlli sugli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, e per la preparazione dell'acqua per usi igienici e sanitari, sono disciplinati a livello nazionale .Per gli stessi impianti termici, se superiori alle soglie di potenza specificate alla faq 7, si eseguono anche controlli di efficienza energetica periodici.
Controlli di rendimento energetico:
Sono obbligatori per gli impianti di climatizzazione invernale (riscaldamento) di potenza termica utile nominale a partire da 10 kW e per gli impianti di climatizzazione estiva (condizionamento) di potenza termica utile nominale a partire da 12 kW. Dal 1 gennaio 2017 la Regione Toscana riassume tutte le competenze degli enti locali – con specifiche eccezioni per i comuni di Firenze e di Grosseto - in materia di controlli di efficienza energetica. E c'è un' Agenzia regionale che si occupa dei controlli tramite il portale internet SIERT. Il responsabile dell'impianto, nel rispetto delle scadenze, deve incaricare un manutentore di predisporre, operando i relativi controlli, il Rapporto di efficienza energetica – RCCE; di pagare il contributo/bollino all'Agenzia di riferimento che esamina gli RCEE ed esegue ispezioni sul campo, di trasmettere copia del RCCE, completo di bollino pagato, all'Agenzia entro 30 giorni.