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Angolo dell'avvocato

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A cura di Lucrezia Baldini & Francesco Vignali

Vacanze in malora per volo in ritardo o cancellato: come ci si tutela?

Voli cancellati o in ritardo, overbooking: come ottenere il risarcimento del danno ed una adeguata tutela

Il danno da vacanza rovinata, oltre che in tutti gli aspetti trattati nel precedente articolo, può declinarsi nella specifica ipotesi del volo cancellato o in ritardo.

Tale disguido può recare un forte pregiudizio al titolare del biglietto sia perché impedisce di usufruire del servizio pagato sia perché può comportare il correlato danno nell’usufruire di altri servizi prenotati nel luogo di arrivo (come voli in scalo o strutture alberghiere ecc.).

La normativa di riferimento per i voli da e per paesi europei è il Regolamento CE n. 261/2004, il quale prevede regole conformi in tutta l’Unione Europea in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.

In particolare, la normativa stabilisce che in caso di cancellazione del volo il titolare del biglietto ha diritto ad un rimborso di € 250,00, 400 o 600 a seconda della lunghezza della tratta, salvo che la cancellazione sia avvenuta in circostanze eccezionali che non si sarebbero potuto evitare (ad es. la manutenzione per un guasto o per rischio terroristico) e salvo che la cancellazione non abbia avuto un preavviso di due settimane.

Inoltre, il soggetto ha diritto anche al rimborso entro sette giorni, del prezzo pieno del biglietto, per la o le parti di viaggio non effettuate e per la o le parti di viaggio già effettuate se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero, nonché, se del caso, un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile, e la c.d. riprotezione ossia il rimbarco verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile o in una data successiva di suo gradimento, a seconda delle disponibilità.

In aggiunta, il titolare del biglietto ha, altresì, diritto a titolo gratuito: a pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa; alla sistemazione in albergo (qualora siano necessari uno o più pernottamenti o qualora sia necessario un ulteriore soggiorno, oltre a quello previsto dal passeggero) ed al trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione (albergo o altro).

Inoltre, il passeggero ha diritto ad effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o messaggi via fax o posta elettronica.

Peraltro, nell’applicare tali tutele il vettore aereo deve prestare particolare attenzione ai bisogni delle persone con mobilità ridotta e dei loro accompagnatori, nonché ai bisogni dei bambini non accompagnati.

In caso di ritardo del volo di almeno due o più ore rispetto all’orario di partenza previsto (a seconda della lunghezza della tratta) il passeggero ha diritto a pasti e bevande congrui, alla sistemazione in albergo e al trasporto ed il rimborso al biglietto (quest’ultimo ove il ritardo sia almeno di cinque ore).

Un altro disagio per i passeggeri consiste nel c.d. overbooking, ipotesi in cui il vettore dia luogo ad una sovraprenotazione, tecnica con la quale vengono accettate prenotazioni in un numero superiore al numero di posti disponibili (si tratta di una modalità finalizzata ad implementare l’utilizzo dei mezzi qualora si ritenga probabile che un buon numero di prenotazioni non venga utilizzato).

Ebbene, laddove, invece si presentino anche i passeggeri in sovraprenotazione, il vettore deve trovare una soluzione. In tal caso, il Regolamento CE n. 261/2004 dispone che, qualora possa ragionevolmente prevedere di dover negare l’imbarco su un volo, il vettore aereo operativo fa in primo luogo appello ai volontari disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di benefici da concordare tra il passeggero interessato e il vettore aereo operativo. I volontari beneficiano di rimborso del biglietto, volo di rientro o riprenotazione.

Qualora il numero dei volontari non sia sufficiente per consentire l'imbarco dei restanti passeggeri titolari di prenotazioni, il vettore aereo operativo può negare l'imbarco a passeggeri non consenzienti, ma, in tal caso, il vettore aereo operativo provvede immediatamente a versare loro una compensazione pecuniaria pari ad € 250,00, 400 o 600 a seconda della lunghezza della tratta, rimborso del biglietto, volo di rientro o riprenotazione, pasti e bevande congrui, sistemazione in albergo e trasporto.

Oltre alle tutele evidenziate, il passeggero può chiedere il risarcimento del danno per il pregiudizio subito (ed anche nel caso in cui le tutele dovute ai sensi del Reg. UE citato non siano state rispettate dal vettore).

La richiesta di tutela va avanzata direttamente alla compagnia aerea, la quale ha 6 settimane di tempo per pronunciarsi sull’eventuale riconoscimento ad un risarcimento.

Contro la decisione o la stessa inerzia del vettore, si può presentare un formale reclamo all’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), salvo sempre il diritto a rivolgersi all’autorità giudiziaria per ogni ulteriore risarcimento del danno o contro l’eventuale risposta negativa della compagnia aerea.

In tema di onere probatorio, la normativa europea fissa un principio di presunzione di responsabilità del vettore aereo. Come affermato da una recentissima giurisprudenza sul punto, ciò comporta che il passeggero debba fornire la prova della fonte del suo diritto (ossia il biglietto aereo o la prenotazione). Sarà il debitore (ossia la compagnia aerea) a dover dimostrare il corretto adempimento delle proprie prestazioni contrattuali (ossia ad es. l’assenza del supposto ritardo) (Corte cass., n. 1584/2018).

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