rotate-mobile
Angolo dell'avvocato

Angolo dell'avvocato

A cura di Lucrezia Baldini & Francesco Vignali

Testamento olografo: cos’è e come si fa

Una breve analisi di quali sono le forme previste dalla legge per redigere un testamento con particolare attenzione al c.d. testamento olografo

Una domanda ricevuta per mail da un lettore della nostra rubricagiuridica, che chiede se è possibile scrivere da soli un testamento e quali sono le relative modalità pratiche, ci consente di svolgere un breve approfondimento sulle forme previste dal nostro ordinamento per redigere un valido testamento, con particolare riferimento al c.d. testamento olografo.

La legge prevede due forme (ordinarie) di testamento, pienamente equiparate ed aventi medesimo valore ed efficacia: l’olografo ed il testamento per atto di notaio (pubblico o segreto). 

Per quanto concerne il primo – che è quello redatto dal soggetto di proprio pugno senza intervento del notaio – si può evidenziare che esso rappresenta la forma più semplice di testamento ed offre indubbi vantaggi in termini di comodità, assenza di costi e segretezza, pur dovendo parallelamente segnalare che esso, ovviamente, può essere soggetto nel tempo a rischi di distruzione, alterazione o smarrimento.    

In ordine alle forme da utilizzare, occorre in sintesi ricordare che: 

1. il testamento olografo deve essere interamente scritto di mano, datato e sottoscritto dal testatore (si ricordi che non è valido se redatto con mezzo meccanico, es. computer, o in stampatello). La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese, anno (cfr. artt. 602, 606 c.c.).

Può essere scritto con qualunque strumento e su qualunque supporto che si presti a ricevere una scrittura. Se, come di solito accade, è redatto su carta, non è richiesta carta bollata;

2. nella stesura di un testamento olografo è bene usare la massima chiarezza sia nell’indicazione dei soggetti beneficiari delle disposizioni (eredi e legatari) sia nell’indicazioni dei beni attribuiti (es. ubicazione degli immobili, descrizione dei beni, etc…); 

3. una volta redatta la scheda testamentaria, è opportuno conservarla in un luogo sicuro (es. cassaforte) per prevenire rischi di alterazione, distruzione o smarrimento. Sempre al fine di garantirne la sicura conservazione, esiste anche la possibilità di depositare il testamento presso un notaio (come peraltro ogni scrittura privata), mediante un deposito fiduciario (informale) o un deposito formale (in questa ipotesi il notaio redigerà un apposito verbale di ricevimento alla presenza dei testimoni di legge e custodirà il testamento tra i suoi atti). L’olografo non perde con questo il suo carattere di atto privato, ed in ogni momento può essere ritirato. Una possibile alternativa al deposito del testamento presso il notaio è la redazione del testamento olografo in più copie, tutte aventi lo stesso contenuto, datate e sottoscritte di pugno dal testatore (non sono infatti valide le fotocopie). Tali copie potranno essere consegnate a persone di fiducia del testatore;

 4. quando si verificherà il decesso del testatore, il testamento dovrà essere presentato ad un notaio (a iniziativa di chiunque se ne trovi in possesso) per la pubblicazione (ai sensi dell’art. 620 c.c.). Nel caso in cui il testamento sia già stato depositato presso un notaio, la pubblicazione sarà eseguita dal notaio depositario; 

5. il testamento (qualunque sia la forma prescelta) è un negozio revocabile in ogni tempo fino al momento della morte del testatore (secondo quanto stabilisce nella stessa definizione dell’atto l’art. 587 c.c.). La revoca può essere espressa, quando viene esplicitamente disposta con un nuovo testamento o con atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni. La stessa revoca è a sua volta revocabile con le forme predette, con reviviscenza delle disposizioni fissate prima della revoca. Si ha revoca tacita o implicita quando le nuove disposizioni sono incompatibili con quelle di un testamento anteriore. Sul punto merita aggiungere che la legge (ex art. 684 c.c.) presume la revoca (totale o parziale) anche in ipotesi di distruzione, lacerazione o cancellazione in tutto o in parte del testamento olografo, a meno che non si provi che tali azioni sono state poste in essere da un soggetto diverso dal testatore, ovvero si provi che il testatore non ebbe l’intenzione di revocarlo. 

Si ha altresì revoca di diritto nel caso in cui il testamento sia stato redatto da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di avere figli o discendenti: la sopravvenienza dei figli, secondo quanto prescrive l’art. 687 c.c., comporta revoca delle disposizioni, siano esse a titolo particolare o universale;

6. infine corre l’obbligo di evidenziare che la legge (art. 536 e seg. c.c.) nell’ambito della successione attribuisce ad alcuni soggetti (c.d. legittimari), legati da particolari vincoli di sangue con il defunto, una quota di eredità o altri diritti (che si denomina quota indisponibile, di legittima o di riserva), di cui l’autore del testamento non può liberamente disporre. Tra queste persone figurano, in particolare, il coniuge, i figli, gli ascendenti (cfr. art. 536 c.c.).

Sarà, quindi, consigliabile per il soggetto testatore valutare attentamente la forma (olografo o per atto di notaio) più opportuna per la redazione del proprio testamento, facendosi eventualmente assistere, anche nel caso in cui si opti per il testamento olografo, da un professionista legale (avvocato o notaio), che saprà indicare le forme più opportune per esprimere correttamente e validamente le proprie volontà successorie, anche in ordine al rispetto delle quote di legittima.

Si parla di

Testamento olografo: cos’è e come si fa

FirenzeToday è in caricamento