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Angolo dell'avvocato

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A cura di Lucrezia Baldini & Francesco Vignali

Stalking: come possono difendersi le vittime?

Una breve panoramica sugli strumenti legali a disposizione della vittima di stalking

La condotta tesa a perseguitare qualcuno è purtroppo da diversi anni un comportamento gravissimo che alimenta la cronaca e, sempre più frequentemente, la cronaca nera. Prima di qualunque ragionamento giuridico, è bene sottolineare sempre con forza la necessità per le donne (che sono statisticamente la maggior parte delle vittime di stalking) di evitare soggetti quantomeno “problematici”, ma soprattutto amare se stesse prima di chiunque altro. Questo significa non accettare mai alcun comportamento di maltrattamento o di minaccia nei propri conforti come se fosse una cosa normale.

È bene, quindi, nei casi in cui si è vittima di tali condotte avvalersi di due figure fondamentali ed amiche: lo psicologo e l’avvocato. 

Se la persona è in difficoltà economiche sussiste, per querelare il colpevole e farsi assistere legalmente nel relativo procedimento penale, il Patrocinio a spese dello Stato e la possibilità di chiedere aiuti ai centri di protezione delle donne, che sono numerosi in Toscana.

A questo proposito, si segnala che la legge (art. 76, comma 4-ter D.P.R. 115/2002) stabilisce, con una norma di grande civiltà giuridica, che la persona offesa dai reati di maltrattamenti in famiglia, mutilazione degli organi genitali femminili, violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, violenza sessuale di gruppo, stalking, nonché, se commessi in danno di minori, da una serie di reati in materia di schiavitù, pornografia e prostituzione, “può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito (attualmente non superiore a € 11.528,41 annui) previsti dal presente decreto”.

Si ricorda, inoltre, che le condotte integranti lo stalking possono essere, secondo la giurisprudenza,sia di tipo negativo o denigratorio (come minacce, molestie e/o persecuzioni di vario genere compiute sia di persona che mediante sms o social network), ma anche di tipo astrattamente “positivo”, ma comunque insistente e sgradito (ad esempio messaggi, fiori o regali). 

In questo secondo caso è, però, opportuno valutare sempre con molta attenzione, razionalità ed equilibrio la situazione, per distinguere i comportamenti meramente fastidiosi da quelli che possono veramente instillare ansia o paura nella persona che li riceve, al fine di evitare di querelare un semplice spasimante inoffensivo.

Venendo all’analisi giuridica, si rileva che il reato di atti persecutori (o stalking, dall’inglese to stalk – inseguire, dare la caccia, fare la posta) punisce le condotte reiterate di minaccia o molestia verso qualcuno in modo da generare in questo soggetto, in alternativa:

1) un perdurante e grave stato di ansia o di paura

2) un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva;

3) la necessità di alterare le proprie abitudini di vita.

La pena prevista è la reclusione dai 6 mesi ai 5 anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge anche separato o divorziato, o da persona che sia o sia stata legata da relazione alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è, altresì, aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità, ovvero con armi o da persona travisata.

Si tratta di un reato procedibile in linea generale a querela (da presentare entro 6 mesi dall’ultimo episodio), querela che peraltro è rimettibile solo innanzi al giudice (salvo i casi di fatti commessi attraverso minacce reiterate gravi, in cui la querela è irrevocabile), al fine di far ben comprendere alla vittima l’importanza e la irreversibilità dell’atto che sta per compiere.

La Riforma Orlando (Legge n. 103/2017) ha introdotto, inoltre, la c.d. “estinzione del reato per condotte riparatorie” per i soli casi di stalking “lieve”, ossia la possibilità per il responsabile di ottenere l’estinzione del reato laddove risarcisca la vittima con un’offerta reale ritenuta congrua dal giudice. Tuttavia, a seguito del forte dibattito innescato da alcune sentenze riportate sui giornali che hanno fatto applicazione di tale meccanismo estintivo, il Governo ha recentemente inserito un emendamento al decreto fiscale che accompagna la legge di bilancio 2018 – già approvato al Senato e la cui approvazione alla Camera è prevista entro la fine di novembre – che esplicitamente esclude il reato di stalking da quelli estinguibili con condotte riparatorie.

Fatta questa breve premessa giuridica, cosa deve fare la vittima di stalking? 

Prima di presentare querela, la persona offesa può, anche tramite il proprio legale, fare ricorso ad altri strumenti di tutela.

In primo luogo, la vittima può presentare un esposto al Questore ai sensi dell’art. 1 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), strumento generalmente previsto a favore dei privati in situazioni di dissidio, che possono chiedere all’Autorità di Pubblica Sicurezza di tentare una conciliazione.

Concretamente, la vittima deve rivolgersi alle forze dell’ordine (ad esempio recarsi dai Carabinieri o in Questura, anche mediante il proprio legale) e, successivamente, l’Ufficiale di PG chiamerà le parti innanzi a sé per convincere il molestatore a porre fine ai suoi comportamenti.

L’altro rimedio di cui dispone la vittima di stalking, prima di proporre querela, è la presentazione di un’istanza di ammonimento al Questore, secondo quanto previsto dall’art. 8, Legge 38/2009.

La norma ha infatti introdotto, nel caso in cui non sia già stata sporta querela per il reato di atti persecutori, la possibilità di rivolgere al Questore, quale autorità di Pubblica Sicurezza, istanza di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta molesta.

Assunte le necessarie informazioni del caso, se ritiene l’istanza fondata, il Questore convoca e procede ad ammonire oralmente il soggetto nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento, invitandolo a tenere un comportamento conforme alla legge, valutando nei suoi confronti l’adozione di eventuali provvedimenti in materia di armi e munizioni. Dell’ammonimento viene redatto un verbale di cui una copia è rilasciata al richiedente ed una all’ammonito.

L’ammonimento può avere delle importanti ricadute anche su un eventuale successivo procedimento penale. La legge dispone, infatti, che la pena per il delitto di cui all’articolo 612-bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ed, inoltre,si procede d’ufficio per il delitto in esame quando il fatto è commesso da soggetto già ammonito.

Questi provvedimenti possono essere inoltre concretamente risolutivi, in quanto lo stesso obbligo di presentarsi innanzi all’Autorità di Polizia ed i momenti passati davanti a quest’ultima a discolparsi del proprio comportamento potrebbero indurre il responsabile a desistere dalle proprie condotte.

Nel caso in cui anche questi strumenti non siano risolutivi, occorre presentare una denuncia-querela nei confronti dell’autore del reato. In quest’ultima ipotesi, è opportuno ricordare che, durante il procedimento penale, il Giudice può applicare, su richiesta del PM, il divieto di avvicinamento dell’indagato/imputato ai luoghi frequentati dalla vittima o da persone ad essa vicine, ovvero le altre misure cautelari personali previste dal codice di procedura penale.

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