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Angolo dell'avvocato

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A cura di Lucrezia Baldini & Francesco Vignali

Droghe: quale il confine tra spaccio ed uso personale?

Una riflessione sui criteri e limiti di legge entro i quali si può parlare di detenzione di droga a fini di uso esclusivamente personale e non si configura il reato di spaccio di sostanze stupefacenti

Il recente caso di un nostro assistito arrestato in flagranza e processato per essere stato trovato in possesso di un panetto di sostanza stupefacente di tipo hashish e successivamente assolto poiché, sulla base di quanto emerso dagli atti, la droga sequestrata era destinata a finalità di uso esclusivamente personale, offre lo spunto per chiarire quale sia il confine di legge tra spaccio di droga ed uso personale. 

I dati riportati dalla cronaca rivelano, purtroppo, un aumento del consumo (e dello spaccio) di sostanze stupefacenti, specialmente tra i giovani e soprattutto in riferimento alle droghe c.d. pesanti (cocaina ed eroina).

Anche nella realtà fiorentina, negli ultimi periodi i giornali hanno più volte dato conto del crescente fenomeno e dell’importante attività di prevenzione e repressione che i Carabinieri e le altre forze di Polizia stanno svolgendo per il capillare contrasto dei fenomeni di spaccio, in particolare lungo la tramvia o nel Parco delle Cascine.

Ciò detto, occorre partire dalla considerazione che mentre colui che detiene o spaccia sostanza stupefacente di qualsiasi tipologia commette un reato, la mera detenzione per uso personale configura un illecito amministrativo.

Si ricorda che la legge (art. 73 d.P.R. 309/1990 c.d. Testo Unico in materia di Stupefacenti), con una norma che ricomprende un’ampia gamma di fattispecie che copre tutta la catena di produzione, trasporto e distribuzione della sostanza stupefacente (chiunque “coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene”), sanziona come reato tutte le condotte di spaccio e detenzione a fini di spaccio, con ciò intendendo qualsiasi attività di cessione e destinazione ad un’altra persona, anche a titolo gratuito: regalare una “canna” o fornire una “riga” ad un amico è, infatti, considerato dalla legge spaccio e, pertanto, reato.

Il soggetto che realizza uno spaccio di sostanza stupefacente ovvero una detenzione per tale finalità è oggi punito, a seconda del tipo di sostanza, con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da € 25.822 a € 258.228 (se si tratta di droghe pesanti come la cocaina e l’eroina), oppure con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 5.164 a € 77.468 (se si tratta di droghe leggere).

Nell’ipotesi in cui i fatti siano considerati di lieve entità per i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, la pena è la reclusione da sei mesi a quattro anni e la multa da € 1.032 a € 10.329 (art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990).

Viceversa, la mera detenzione per uso personale, depenalizzata a seguito del referendum abrogativo del 1993 (d.P.R. 5 giugno 1993 n. 171), oggi integra gli estremi di un illecito amministrativo che viene punito con una o più sanzioni amministrative (diverse da quelle penali), previste dall’art. 75 d.P.R. 309/1990: sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla per un periodo fino a tre anni; sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla; sospensione del passaporto e di ogni altro documento assimilabile o divieto di conseguirli; sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se è cittadino extracomunitario.

La persona sottoposta a tali sanzioni, in quanto detentore di droga per uso personale, non subisce quindi alcun procedimento penale e rimane incensurata (il casellario giudiziale non riporterà pertanto questo tipo di segnalazione). È importante aggiungere che, invece, tale segnalazione comparirà nella banca dati delle forze dell’ordine, che elenca i precedenti di polizia (il cd. CED) e quindi, in caso ad esempio di controllo patente, è possibile che il soggetto in questione venga sottoposto a controlli più penetranti (ad esempio assoggettato ad una perquisizione).

In materia di stupefacenti, le forze di polizia dispongono, infatti, di incisivi poteri di propria iniziativa, anche senza un previo mandato da parte dell’autorità giudiziaria: ai sensi dell’art. 103 d.P.R. 309/1990 gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, possono procedere in ogni luogo al controllo e all’ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali, quando hannofondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope. Dell’esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore. Inoltre, quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza, possono altresì procedere a perquisizioni. Gli operanti sono peraltro tenuti a rilasciare immediatamente all’interessato copia del verbale di esito dell’atto compiuto.

È pertanto fondamentale stabilire quando si può parlare di detenzione per uso personale.

La legge sul punto non detta una definizione univoca, ma rimette tale valutazione al giudice del caso concreto, secondo una serie di criteri di natura indiziaria.

È importante precisare che non è l’imputato o la difesa a dover dimostrare l’uso personale della droga detenuta (così da poter beneficiare delle “sole” sanzioni amministrative previste dall’art. 75 del d.P.R. n. 309/90), ma, al fine di ritenere un soggetto responsabile del reato di sui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90, è l’accusa, secondo i principi generali, a dover dimostrare la detenzione della droga per uso diverso da quello personale, come costantemente ribadito dalla Cassazione.

Il giudice valuterà quindi la effettiva destinazione della droga (se a fine di uso personale – penalmente irrilevante – o di cessione a terzi – penalmente rilevante) secondo parametri come: laquantità; la qualità e la composizione della sostanza, anche in rapporto al reddito del detentore e del suo nucleo familiare; la disponibilità di attrezzature per la pesatura o il confezionamento delle dosi (bilancino, etc.), la ripartizione in dosi singole pronte per la distribuzione, le modalità di detenzione della droga e, comunque, sulla base delle concrete circostanze del caso.

Per quanto concerne l’aspetto quantitativo, secondo le tabelle ministeriali, la quantità massima detenibile per rimanere nell’uso personale (e non sconfinare nello spaccio) si ottiene moltiplicando la dose media singola (D.M.S.), cioè la quantità di principio attivo che produce l’effetto stupefacente in chi la assume, per un numero stabilito, definito moltiplicatore (esempio: per l’eroina, la dose media singola è di 25 mg, il moltiplicatore variabile 10, la quantità massima detenibile 250 mg, la sostanza lorda 1,7 g (15%), il numero di dosi o assunzioni è 10; per la cocaina, la dose media singola è 150 mg, il moltiplicatore variabile è 5, la quantità massima detenibile è 750 mg, la sostanza lorda 1,6 g (45%), il numero di dosi o assunzioni è 5).

Ovviamente, il criterio quantitativo va integrato di volta in volta con tutti gli altri parametri di giudizio: per fare alcuni esempi, se nel corso di un perquisizione in casa viene rinvenuto dello stupefacente in un modico quantitativo al di sotto del limite per uso personale, ma esso risulta confezionato in dosi ed è presente un bilancino per la pesatura, oppure viene trovata anche sostanza da taglio (es. mannite), oppure viene reperita una certa quantità di stupefacente mentre la persona sta andando ad una festa, divisa in dosi, risulterà sicuramente provata la destinazione della sostanza a terzi e, quindi, il reato di spaccio.

Nel caso del nostro assistito, il Tribunale, facendo applicazione proprio dei criteri appena richiamati e di tutti gli elementi offerti dalla difesa (perquisizione personale e domiciliare a suo carico con esito totalmente negativo, assenza di confezionamento in dosi dello stupefacente ed assenza di strumenti di precisione per la pesatura, mancato ritrovamento di somme di denaro in contanti sospette, condizione di tossicodipendenza), ha assolto l’imputato perché il fatto non sussiste, ritenendo del tutto assente la prova di una destinazione dello stupefacente a terzi ed ampiamente dimostrato che il soggetto in questione avesse acquistato la droga per il suo esclusivo consumo personale.

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