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Angolo dell'avvocato

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A cura di Lucrezia Baldini & Francesco Vignali

Ordinanza anti-prostituzione del Comune: cosa si rischia davvero

A seguito dell'ordinanza anti prostituzione del sindaco Nardella di cosa risponde penalmente il cliente?

Con l’ordinanza n.2017/00275 del 14.09.2017 il Sindaco di Firenze ha vietato di “chiedere o accettare prestazioni sessuali in cambio di denaro”. Tale divieto è espressione del potere del Sindaco di emanare ordinanze contingibili ed urgenti, così come previsto dagli artt. 50 e 54 del TUEL (Testo unico degli Enti Locali).

In particolare, le suddette norme sono state modificate dal Decreto Legge Minniti (n. 14/2017) intitolato “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, sicurezza che ai sensi della normativa consiste in quel bene pubblico che afferisce alla vivibilità ed al decoro della città da perseguire anche con l’eliminazione dei fattori di marginalità, di esclusione e con la prevenzione della criminalità (art. 4).

Il decreto Minniti ha aggiunto l’art. 54, comma 4bis, TUEL nel quale si stabilisce che le ordinanze del sindaco concernenti la sicurezza urbana sono dirette a prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti e lo sfruttamento della prostituzione.

In linea generale, l’ordinanza costituisce quel provvedimento che il Sindaco può adottare per far fronte ad un fenomeno pregiudizievole per la sicurezza della città.

Per quanto riguarda la prostituzione, è importante sottolineare che nell’ordinamento italiano essa costituisce un fenomeno giuridicamente “tollerato” e non sottoposto a sanzione. Ciò significa che non è reato né l’attività del cliente né quella della persona che si prostituisce. Lo sono, invece, tutte quelle condotte collaterali, volte a indurre, favorire o sfruttare la prostituzione stessa.

Inoltre, poiché solo la legge statale può determinare cosa è penalmente rilevante e cosa non lo è, le ordinanze sindacali di per sé non possono introdurre reati.

Infatti, nell’ordinanza fiorentina si prevede che la violazione della stessa “sia punita, ai sensi dell’articolo 650 del Codice Penale, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro”. Ebbene, l’art. 650 c.p. stabilisce tali pene per chi “non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene”.

Dunque, è importante chiarire che, a seguito del provvedimento adottato dal Sindaco di Firenze, il cliente trovato a contrattare una prestazione sessuale con una prostituta sarà ritenuto responsabile non per la condotta stessa compiuta, che ai sensi dell’ordinamento italiano rimane lecita, quanto per l’espressa violazione di un provvedimento dell’Autorità.

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