Morte del turista a Santa Croce: possibili profili di responsabilità e risarcimento del danno
A seguito della recente e tragica morte del turista spagnolo all’interno della Basilica di Santa Croce, a causa della caduta di una pietra dal soffitto, è utile soffermarsi sulle possibili responsabilità configurabili ed i conseguenti profili di risarcimento del danno
Il tragico fatto di cronaca relativo alla morte del turista spagnolo, Daniel Testor Schnell, avvenuta nella Basilica di Santa Croce, a causa della caduta di un elemento architettonico di pietra del soffitto, rappresenta un episodio che ha colpito fortemente l’opinione pubblica fiorentina e nazionale.
Su un piano giuridico, merita quindi soffermarsi sulle possibili responsabilità configurabili ed i conseguenti profili di risarcimento del danno.
Come hanno evidenziato i diversi quotidiani, la Procura di Firenze ha aperto un’indagine penale per omicidio colposo nei confronti di quattro persone: la Presidente dell’Opera di Santa Croce, il Segretario generale, il responsabile tecnico e l’architetto titolare della ditta che, per ultima, si era occupata della manutenzione della Basilica.
Il Comune di Firenze, ha recentemente fatto sapere che non intende costituirsi parte civile nel futuro processo, ritenendo l’avvenimento una terribile fatalità, non attribuibile a terzi.
Ebbene, l’art. 589 c.p. punisce il reato di omicidio colposo, sanzionando con la pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni chiunque cagioni la morte di un uomo con colpa.
La colpa, uno degli elementi psicologici della reato, costituisce anche uno dei concetti più complessi e di più ampia elaborazione giurisprudenziale e dottrinale del diritto penale. In particolare, l’art. 43 c.p. stabilisce che il delitto “è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”.
Dunque, un soggetto può essere ritenuto responsabile del suddetto reato qualora si riscontrino tre elementi:
1) l’assenza di volontà del fatto e dell’evento morte (ed in questo si distingue dall’omicidio doloso);
2) l’inosservanza di regole cautelari di prudenza, diligenza e perizia relative al determinato settore in cui la vicenda è accaduta o la violazione di previsioni normative o di discipline poste a garanzia di un certo ambito;
3) l’attribuibilità soggettiva di tale inosservanza all’autore.
Nel caso della morte del turista catalano, risultano indagati da un lato i dirigenti apicali dell’Opera della Basilica, in quanto responsabili della gestione e sicurezza della stessa, dall’altro l’architetto, responsabile degli ultimi lavori svolti nella parte della Basilica in cui la pietra é caduta.
Qualora al termine delle indagini e dell’udienza preliminare, tali soggetti venissero rinviati a giudizio e si celebrasse il relativo processo, si tratterà quindi di verificare la sussistenza della loro effettiva responsabilità penale e, più specificamente, se la loro condotta abbia violato le regole di prudenza, diligenza e perizia, ovvero le norme tecniche di settore, in ordine alla decisione su quali lavori fare, come farli, quali tecniche utilizzare, quali materiali, che manutenzione effettuare e quali controlli disporre.
Per quanto riguarda il profilo risarcitorio, si evidenzia che i soggetti danneggiati dal reato hanno la facoltà di ottenere una riparazione economica del danno materiale e morale dall’autore del delitto seguendo due vie alternative: costituirsi parte civile nel giudizio penale o iniziare un autonomo giudizio civile volto ad ottenere il risarcimento del danno.
Nel caso di specie la prima danneggiata è la famiglia del defunto, ma anche il Comune di Firenze avrebbe titolo per una costituzione di parte civile (in quanto Ente leso, in via esemplificativa, sotto il profilo del danno di immagine recato dalla notizia trasmessa da tutti i quotidiani mondiali).
Per ragioni di opportunità, si rileva che la richiesta di risarcimento del danno mediante costituzione di parte civile, è sicuramente più “agevole” per il danneggiato, in quanto si avvale, su un piano processuale e probatorio, dei risultati dell’attività di indagine svolta dalla Procura ed, in un certo senso, ne beneficia. Tuttavia, in questo caso l’azione civile segue le sorti dell’azione penale: ciò significa che il risarcimento del danno è condizionato alla condanna penale dell’imputato.
In via alternativa, il danneggiato può scegliere di percorrere la via dell’azione civile autonoma. In tale ipotesi, dovrà però dimostrare autonomamente la responsabilità del soggetto cui chiede il risarcimento (ossia l’autore del reato). In compenso, tuttavia, l’azione civile non sarebbe in questo caso vincolata all’esito del giudizio penale e, dunque, si potrebbe arrivare anche al risultato contraddittorio di una condanna al risarcimento del danno in sede civile ed una assoluzione in sede penale.
Le ragioni si rinvengono nel fatto che l’azione civile è volta ad accertare la responsabilità del soggetto in forza dell’art. 2043 c.c., ai sensi del quale “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Dalla norma emerge quindi la possibilità che sia condannato al risarcimento del danno un soggetto che ha cagionato un danno ingiusto, senza che la condotta dello stesso integri necessariamente gli estremi del reato.
È peraltro notizia di questi giorni che il PM titolare del procedimento ha chiesto al Giudice per le indagini preliminari di disporre una perizia in sede di incidente probatorio, finalizzata a stabilire la causa del distacco e della caduta del peduccio in pietra serena che ha provocato la morte del turista, nonché ad accertare come siano stati realizzati gli ultimi lavori di manutenzione in quella parte della Basilica.
Sarà quindi fondamentale, anche per i danneggiati, attendere l’esito delle indagini ed in primo luogo del suddetto incidente probatorio, per avere un quadro più preciso delle possibili responsabilità, anche al fine di valutare le scelte processuali da intraprendere.