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Angolo dell'avvocato

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A cura di Lucrezia Baldini & Francesco Vignali

Messa alla prova: un istituto di grande valenza sociale

Un istituto giuridico che permette la sospensione del procedimento penale con un programma di trattamento per lo svolgimento di attività sociale finalizzato a far realizzare al reo i suoi errori e le difficoltà dei più bisognosi come anziani e malati

Dopo che il Prefetto Lega si è espresso su tale istituto, definendolo come una “misura con forte valenza sociale” ed a seguito di un convegno di approfondimento sul tema presso il Palazzo Medici Riccardi, riteniamo opportuno spendere alcune parole per capire insieme cosa sia la messa alla prova e le sue conseguenze.

Nel 2014, il legislatore ha introdotto (con la legge n. 67/2014) l’istituto della “sospensione del procedimento con messa alla prova” all’interno del codice di procedura penale, nella parte dedicata ai cosiddetti “procedimenti speciali”, ossia a quelle modalità di conclusione del procedimento penale in via anticipata rispetto all’ordinario dibattimento. In altre parole, la messa alla prova è stata inserita nella parte del codice dedicata ai riti alternativi, che permettono di “concludere” il procedimento con degli sconti della pena (es. patteggiamento o rito abbreviato), senza accedere alla fase dibattimentale (che normalmente si vede sui media per i grandi casi di cronaca).

La premessa, per quanto un po’ “tecnica”, è opportuna per spiegare che nell’intento della legge la messa alla prova, che prima del 2014 era prevista – per quanto con forme diverse – solo a favore degli imputati minorenni, ha l’obiettivo di portare il procedimento a conclusione in una fase anticipata rispetto a quella dibattimentale. La messa alla prova è, anche, una “causa di estinzione del reato”.

Cosa significa? Ebbene, in primo luogo, occorre precisare che la messa alla prova non può essere richiesta da tutti. Il codice prevede, infatti, che possano richiederla solo gli imputati per reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore ai quattro anni oppure per le seguenti ipotesi specifiche di reati: violenza o minaccia a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio a magistrato in udienza, violazione di sigilli, rissa aggravata, lesioni personali stradali, furto aggravato, ricettazione.

In tutti questi casi, l’imputato può formulare al giudice richiesta di messa alla prova con una specifica istanza, alla quale va allegata la proposta di un programma “riabilitativo”, elaborato in precedenza con l’UEPE, ossia l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna. Se il giudice ritiene il programma di trattamento idoneo e ritiene che il soggetto si asterrà dal compiere altri reati, dispone la sospensione del procedimento e stabilisce la durata del programma ed i termini entro cui l’imputato deve procedere all’eventuale risarcimento del danno nei confronti dei danneggiati dal reato. Il giudice valuterà poi nel corso del tempo (in base alla durata della messa alla prova) se il soggetto ha rispettato il programma e si è comportato in modo conforme. Se l’esito è positivo, il giudice valuta la relazione conclusiva dell’UEPE e dichiara con sentenza estinto il reato. Se, invece, l’imputato non ha rispettato il programma e l’esito è negativo, il giudice dispone che il procedimento penale riprenda il suo corso.

Ma cosa può prevedere il programma riabilitativo? Il programma è molto importante, può essere organizzato in collaborazione tra il difensore dell’indagato, l’UEPE e i centri dove lo stesso può essere svolto. Di grande ausilio sono per tali ipotesi le associazioni di volontariato come la Misericordia o l’Humanitas, che tanto fanno sul nostro territorio. Il programma, infatti, può svilupparsi presso di esse: pensiamo a ipotesi in cui l’imputato può andare una/due o più volte a settimana a svolgere attività di volontariato, come portare le persone a fare analisi, accompagnare gli anziani ecc… Il programma viene elaborato, conformandolo a livello personale sull’imputato, tenendo conto della sua personalità, della sua attività lavorativa, della sua vita personale, familiare, sociale ed economica. Per fare un esempio concreto, ad un soggetto ritenuto assuntore abituale di droghe leggere, il giudice fiorentino ha escluso nel programma di messa alla prova che possa essere messo alla guida dei mezzi della Misericordia, limitando lo stesso allo svolgimento dell’attività di ausilio dei malati. La messa alla prova è un istituto di fondamentale importanza. In primo luogo, perché permette lo sgravio del carico dei Tribunali ed, in secondo luogo, perché permette alle persone che hanno sbagliato di rendersi conto del proprio errore e dell’importanza di aiutare il prossimo sul campo, quindi vedendo le realtà degli ospedali, dei malati e dei luoghi dove ci sono persone bisognose di aiuto. Assolutamente condivisibile quanto detto dal nostro Prefetto: “misura con forte valenza sociale”.

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