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Giovedì, 18 Aprile 2024
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Bonus vacanze: chi può richiederlo e come

La misura varata col decreto Rilancio prevede un incentivo a chi trascorrerà le ferie in Italia

Il bonus vacanze è una misura varata con il decreto Rilancio. Prevede un incentivo a chi trascorrerà le vacanze in Italia e sarà erogato dall’1 luglio fino al 31 dicembre 2020, sotto forma di 'tax credit' vacanze.

La misura, ideata dal Mibact, prevede un credito d’imposta sulla base del numero di componenti del nucleo familiare: ai single andranno 150 euro, 300 alle famiglie con due persone, 500 alle famiglie con tre o più componenti.

Possono richiederlo soltanto i nuclei con un Isee non superiore a 40.000 euro e può essere utilizzato al momento del pagamento del conto nelle strutture oppure scontato dal tour operator o dall’agenzia di viaggi che organizza la vacanza.

Le attività possono cedere il credito d’imposta (corrispondente all'80% del bonus) ai fornitori o a soggetti come le banche.

COME FUNZIONA IL BONUS VACANZE

Quanto vale

Il bonus prevede un credito d’imposta in base al numero dei componenti il nucleo familiare. Si tratta di 150 euro per i single, 300 euro per le coppie e 500 euro per famiglie con tre e più componenti. Può essere usato soltanto da uno dei componenti della famiglia e in un’unica struttura. Può essere speso in alberghi, pensioni, villaggi turistici, residence con partita Iva, agriturismo, B&B, campeggi. Gli acquisti online per avere diritto al buono sono previsti solo sui portali di tour operator, agenzie e infoalberghi. Escluse quindi le piattaforme web di come Booking e Airbnb.

Come richiederlo

Possono fare richiesta del bonus vacanze solo i nuclei familiari che hanno un Isee (l’Indicatore della situazione economica rilasciato dall’Inps, da un Caf o da un professionista abilitato) che non superi i 40.000 euro annui. Per ottenerlo, il Governo rilascerà una APP ad hoc. Per scaricarla, dovrebbe essere previsto il possesso di una identità digitale (Spid) grazie alla quale, con la app, si otterrà un Qr-Code che di fatto servirà come bonus.

Come utilizzarlo

Il decreto prevede che il 'tax credit' vacanze si possa utilizzare d'intesa con la struttura turistica. Quindi non ci sarebbe l’obbligo di accettarlo, da parte della struttura. Al pagamento, l’80% del buono verrà scontato nella fattura. Il 20% resterà come credito d’imposta da scontare nella dichiarazione dei redditi 2021. L’albergatore rilascerà fattura elettronica o documento commerciale con gli estremi del beneficiario, tra cui il codice fiscale.

La cessione del credito

Il buono vacanze può essere utilizzato al momento del pagamento del conto nelle strutture, oppure scontato dal tour operator o dall’agenzia di viaggi che organizza la vacanza. Le attività possono cedere il credito d’imposta (l’80% del bonus) ai fornitori o alle banche. Il credito può essere utilizzato a compensazione di quanto dovuto al Fisco con la dichiarazione dei redditi. In sede di controlli, l’Agenzia delle Entrate applicherà interessi e sanzioni sulle somme eventualmente portate a credito ed eccedenti quanto previsto.

Il rimborso delle vacanze

In caso di prenotazione e pagamento di viaggi e vacanze non effettuati a causa del lockdown, il decreto Cura Italia aveva previsto che tour operator, agenzie, operatori del trasporto disponessero il rimborso di biglietti o soggiorni non goduti o fornissero voucher di pari importo validi un anno. L’Antitrust però nei giorni scorsi ha sostenuto che il voucher, senza possibilità di scelta del consumatore, vìola le normative europee. Perciò pare che il voucher verrà dotato di una polizza assicurativa in caso di fallimento del tour operator, con diritto al rimborso in denaro se dopo un anno il consumatore non ha usufruito del voucher stesso.

Il sussidio per gli stagionali

Per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, beneficiari a marzo di un’indennità da 600 euro, il decreto Rilancio ha stabilito un sussidio di 600 euro anche per aprile e di 1.000 euro per maggio. L’indennità è riconosciuta anche ai lavoratori in somministrazione e impiegati presso imprese utilizzatrici del settore turistico, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020. Le domande vanno inviate all’Inps: sono esclusi i titolari di pensione e Naspi e dipendenti.

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