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Politica

Elezioni europee 2019: voto valido o nullo, la guida per non sbagliare

La scheda per la circoscrizione centro è rossa. Attenzione alle preferenze di genere

Domenica 26 maggio si vota per il rinnovo dei membri italiani del Parlamento europeo (scheda rossa per la circoscrzione Centro). Come si può esprimere il voto? Quando è valido e quando nullo? Ecco una piccola guida per non sbagliare.

Elezioni europee, come si vota

I documenti validi per votare

Il voto è espresso:

• tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista preferita senza esprimere preferenze. Il voto è valido a favore della lista. Non è possibile scegliere più di una lista, tracciando un segno su più simboli;

• scrivendo sulla riga il cognome, o il nome e cognome, del candidato (uomo o donna) della lista preferita e tracciando un segno sul simbolo della lista medesima. Il voto è valido a favore della lista e del candidato scelto. Non è possibile scegliere una lista, tracciando un segno sul simbolo, ed esprimere la preferenza per una delle altre liste;

• scrivendo sulle riga i cognomi, o i nomi e cognomi, di più candidati, fino ad un massimo di tre, aventi genere diverso, della lista preferita e tracciando un segno sul simbolo della lista medesima. Il voto è valido a favore della lista e dei candidati scelti.

Il voto è valido, anche a favore della lista, nel caso in cui l’elettore esprime la preferenza, o più preferenze (fino ad un massimo di tre, di sesso diverso), scrivendo a fianco del simbolo della lista, il cognome, o il nome e cognome, dei candidati in essa ricompresi, senza tracciare il segno sul simbolo della lista medesima.

La scheda votata è da ritenersi nulla, determinando, in ogni caso, la nullità dei voti di preferenza eventualmente espressi, quando:

• presenta scritture o segni chiaramente riconoscibili, tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far identificare il proprio voto;

• non è conforme al modello previsto dalla legge oppure su di essa non è apposta la firma dello scrutatore e/o il bollo della sezione;

• l’elettore ha manifestato il voto in modo non univoco e non c’è possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare né la lista né il candidato o viceversa;

• il voto è espresso con mezzo diverso dalla matita copiativa fornita dal seggio (nella specie, penna a sfera) e può costituire idoneo mezzo di identificazione dell’elettore.

È da ritenersi nulla la preferenza espressa dall’elettore quando:

• è stato scritto un numero (ad esempio il numero d’ordine di un candidato nella lista), anziché il nominativo del candidato stesso, o è stato scritto il nominativo di un candidato compreso in una lista diversa da quella votata;

• sono stati espressi i voti di preferenza in eccedenza rispetto al numero stabilito dalla legge (tre); sono nulle le preferenze in eccedenza;

• sono state espresse due o tre preferenze per candidati dello stesso genere; in tal caso, sono nulle la seconda e la terza preferenza.

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