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Venerdì, 19 Aprile 2024
Elezioni

Elezioni europee 2019: come si vota

Le istruzioni per non sbagliare e i documenti validi. Attenzione alle preferenze di genere

Il 26 maggio 2019 si tengono in tutta Europa le elezioni europee (nello stesso giorno in alcuni comuni, tra cui Firenze, si vota anche per le amministrative, per eleggere il sindaco e il consiglio comunale).

Elezioni europee: la guida al voto

In Italia i seggi resteranno aperti dalle 7 alle 23: possono votare tutti i cittadini cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del proprio Comune che avranno compiuto il 18° anno di età entro il 26 maggio 2019. Sono elettori anche i cittadini degli altri Paesi membri dell’Unione europea che, a seguito di formale richiesta, abbiano ottenuto l’iscrizione nell’apposita lista elettorale del comune italiano di residenza.

Il colore della scheda per le elezioni europee cambia in base alla circoscrizione: per l'Italia centrale (quella che comprende anche la Toscana) è rosso-fucsia. 

Il sistema è di tipo proporzionale: si vota tracciando una croce con la matita sulla lista prescelta. L’elettore può altresì esprimere voti di preferenza, fino ad un massimo di tre. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso (due uomini e una donna, oppure due donne e un uomo) pena l’annullamento della seconda e della terza preferenza. La preferenza deve essere manifestata esclusivamente per candidati compresi nella lista votata.

Il voto di preferenza si esprime scrivendo, con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome fra i candidati deve scriversi sempre il nome ed il cognome e, se occorre, la data e il luogo di nascita. Qualora il candidato abbia due cognomi, l’elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L’indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra i candidati.

L’elettore, dopo aver votato, deve aver cura di piegare la scheda all’interno della cabina elettorale e deve restituirla, debitamente piegata, al presidente di seggio.

I documenti validi per votare

Cellulare

Il telefono cellulare dev'essere consegnato ai componenti del seggio prima di entrare nella cabina elettorale. Sono previste sanzioni per coloro i quali non si attengono a tale disposizione.

Sbagliare a votare

Secondo la più recente giurisprudenza, l'elettore che si rende conto di aver sbagliato nel votare può chiedere al presidente del seggio di sostituire la scheda stessa, potendo esprimere nuovamente il proprio voto. A tal fine, il presidente gli consegnerà una nuova scheda, inserendo quella sostituita tra le “schede deteriorate”.

Elettori non deambulanti

Gli elettori non deambulanti, iscritti in sezioni elettorali ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono votare in qualsiasi altra sezione elettorale del comune allestita in un edificio privo di barriere architettoniche.

Tali elettori, per poter votare, devono presentare, oltre alla tessera elettorale, una documentazione dalla quale risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione, e cioè una certificazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale oppure una copia autentica della patente di guida speciale.

Il voto è espresso nella cabina o al tavolo appositamente allestiti per gli elettori non deambulanti.

Italiani all'estero

Gli italiani residenti all'estero in Paesi dell’Unione Europea possono:

  • a) votare per candidati compresi nelle liste presentate dai partiti e movimenti politici nel Paese di residenza UE per i membri al Parlamento europeo di quel Paese, presentando un’apposita domanda secondo i termini e le modalità stabiliti dallo Stato di residenza;
  • b) votare per candidati compresi nelle liste presentate in Italia dai partiti e movimenti politici per i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia: tali elettori sono iscritti d’ufficio nelle liste elettorali ed eserciteranno il diritto di voto presso gli appositi seggi costituiti dalle rappresentanze diplomatiche e consolari del Paese UE di residenza.

Possono votare presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio degli altri Paesi membri dell’Unione europea anche gli elettori che si trovino temporaneamente in altro Paese UE per motivi di lavoro o di studio, nonché gli elettori familiari con essi conviventi che hanno presentato domanda entro il 7 marzo scorso.

Gli italiani residenti all'estero in Paesi non appartenenti all’Unione Europea devono invece necessariamente venire in Italia a votare, presso il comune di iscrizione nelle liste elettorali. I comuni inviano ai nostri connazionali all'estero le cartoline-avviso con l'indicazione della data della votazione.
Per le elezioni europee non è previsto il voto per corrispondenza all'estero.

Voto in ospedale

L'elettore che sia degente in un ospedale o casa di cura è ammesso a votare nel luogo di ricovero. A tal fine deve presentare al Sindaco un'apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e l'attestazione del direttore sanitario dello stesso luogo di cura comprovante il ricovero.

La dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto di cura, deve pervenire al suddetto Comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione, e cioè non oltre il 23 maggio 2019.

Detenuti

l diritto di prendere parte alla votazione è riconosciuto ai detenuti che non siano incorsi nella perdita della capacità elettorale (a seguito dell’interdizione temporanea o definitiva dai pubblici uffici).

Gli interessati devono far pervenire al sindaco del comune, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, e cioè non oltre il 23 maggio 2019, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione.

La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato, deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore ed è inoltrata al comune per il tramite del direttore stesso.

Voto valido o nullo: la guida per non sbagliare

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