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Giovedì, 28 Marzo 2024
Formazione

Tirocini non curricolari: il contributo della Regione

Ecco come funziona il coofinanziamento della Regione

La Regione Toscana, nell’ambito del progetto Giovanisì, concede un cofinanziamento regionale ai soggetti ospitanti privati (es. Imprese) che attivano tirocini non curriculari con giovani tra i 18 e i 29 anni.

Il cofinanziamento regionale è pari al 60% del rimborso spese dovuto al tirocinante, fino ad un massimo di 300 euro mensili, per tirocini svolti da giovani in possesso di determinati requisiti, mentre in caso di tirocini attivati in favore di disabili, svantaggiati o di tirocini svolti presso imprese che operano nei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, il cofinanziamento regionale è pari al 100% del rimborso spese (fino ad un massimo di 500 euro mensili).

La legge regionale prevede che al tirocinante spetti un rimborso spese mensile, erogato dal soggetto ospitante, di 500 euro, se raggiunge almeno il 70% delle presenze previste dal progetto formativo, di 300 euro invece se ha svolto almeno il 50% delle presenze mensili.

I soggetti ospitanti privati (es. imprese, associazioni, fondazioni) possono richiedere il cofinanziamento regionale se attivano tirocini con giovani dai 18 ai 29 anni, residenti o domiciliati in Toscana, non occupati.

I tirocini devono rispettare una delle seguenti condizioni:

1) tirocini “formativi e di orientamento” attivati entro 24 mesi dal conseguimento di uno dei titoli di studio indicati all’art. 4 del bando;

2) tirocini “finalizzati all’inserimento o al reinserimento al lavoro” attivati entro 24 mesi per giovani fuoriusciti dal sistema di istruzione formale, prima del conseguimento di uno dei titoli indicati all’art. 4 del bando;

3) tirocini “finalizzati all’inserimento o al reinserimento al lavoro” attivati per residenti o domiciliati in uno dei Comuni che rientrano nelle “aree di crisi complessa e semplice”o nelle “aree interne – strategia regionale e nazionale”(vedi l’elenco dei Comuni nell’art. 4 del bando).

4) tirocini “formativi e di orientamento” o “finalizzati all’inserimento o al reinserimento al lavoro” attivati in favore di disabili (vedi art. 1 della L. n. 68/1999 ) o svantaggiati (art. 17 ter, comma 8 della LR n. 32/2002);

5) tirocini “formativi e di orientamento” o “finalizzati all’inserimento o al reinserimento al lavoro” attivati da imprese che rientrano nei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali (vedi Allegato B Dgr 772/2019);

6) tirocini “finalizzati all’inserimento o al reinserimento al lavoro” attivati in favore di giovani NEET (non occupati né iscritti a un corso di formazione o di studi, secondari superiori o universitari), registrati alla Garanzia Giovani, in possesso del “Patto di Servizio” presso un Centro per l’impiego.

La domanda è presentata esclusivamente online, tramite:

Una volta terminata la fase di compilazione della domanda, nella sezione “documentazione”, dovranno essere allegati in formato PDF:

  • convenzione,
  • progetto formativo,
  • modello dichiarazioni del tirocinante,
  • copia del documento di identità del tirocinante in corso di validità.

QUI per maggiori informazioni

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