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Giovedì, 18 Aprile 2024
Economia

Nuovo Codice del commercio in Toscana: 8 novità da sapere

Approvato dal consiglio regionale, è legge

E' stato approvato dal consiglio regionale toscano il nuovo Codice del commercio, che quindi diventa legge andando a sostituire quello risalente al 2005 e rivisitando l'intera materia. Oltre alle modifiche che scaturiscono dagli obblighi di recepimento di norme statali, soprattutto in tema di distribuzione di carburanti e di vendita della stampa, la nuova legge pone una grande attenzione ai temi della qualificazione delle aree urbane, sia di quelle soggette a degrado, anche a livello commerciale, che di quelle di pregio che richiedono interventi per mantenerne intatte le caratteristiche. Semplificazione amministrativa e tutela dei consumatori le linee guida alla base del testo.

1. Contratti collettivi

Diventa obbligatoria l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi sindacali di secondo livello in tutti i settori del commercio.

2. Qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio

Vengono delineati percorsi di promozione, sostegno e sviluppo della rete commerciale tradizionale (aree comunali di particolare interesse, per valore e pregio o per particolare fragilità commerciale o per la presenza di fenomeni di degrado urbano). Si prevedono interventi di rigenerazione urbana e programmi di qualificazione della rete commerciale, anche attraverso particolari limitazioni e prescrizioni per le attività commerciali, la valorizzazione delle produzioni delle piccole e medie imprese toscane e incentivi al riutilizzo di fondi rimasti vuoti, prevedendo anche la possibilità di esenzioni o riduzioni dei costi dei servizi e delle imposte comunali e l'accesso facilitato al credito.

3. Promozione e sviluppo dei centri commerciali naturali

Viene istituito un organismo di gestione che definisca insieme al Comune interventi sia di carattere strutturale, per favorire accessibilità e fruibilità (parcheggi, sistemi di trasporto pubblico, realizzazione di infrastrutture, sistemi di illuminazione, ecc.) che commerciale.

4. Commercio su aree pubbliche

Viene semplificato il procedimento di accertamento dell'obbligo di regolarità contributiva (le imprese non dovranno disporre del D.U.R.C. cartaceo ed esibirlo a richiesta degli organi di controllo) e introdotto l'obbligo, per il Comune, di utilizzare procedure di evidenza pubblica per individuare i soggetti cui affidare organizzazione e gestione di mercati, fiere o fiere promozionali.

5. Somministrazione di alimenti e bevande

Novità per la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di feste e sagre. L'attività, che può essere esercitata previa presentazione di una SCIA, non può essere affidata in gestione a soggetti diversi dagli organizzatori. Ad eccezione delle sagre, non può costituire la ragione esclusiva degli eventi temporanei e ciascuna manifestazione non può avere una durata superiore a 10 giorni consecutivi. Il limite non riguarda iniziative a carattere politico, sindacale, sportivo, religioso o organizzate da associazioni di promozione sociale, associazioni pro-loco o soggetti scelti dal Comune attraverso procedure di evidenza pubblica. Vengono inoltre definite le sagre, intese come manifestazioni finalizzate alla promozione delle tradizioni enogastronomiche regionali e dei prodotti alimentari tipici e regionali.

6. Distribuzione di carburanti

Aumentano i punti di rifornimento dei carburanti eco-compatibili e razionalizzato il sistema di distribuzione classico. Gli impianti di distribuzione sono inoltre obbligati a dotarsi di infrastrutture per la distribuzione di gas naturale e di ricarica elettrica, ad iscriversi nell'anagrafe prevista dalla normativa nazionale e ad essere sottoposti a verifiche di compatibilità con conseguente esclusione dal mercato di quelli inadeguati.

7. 'Temporary store'

I 'temporary store' potranno avere una durata massima di 90 giorni, nei quali le vendite possono essere effettuate anche da aziende produttrici, nel corso di eventi, per la promozione del proprio marchio.

8. Vendita della stampa quotidiana e periodica

I punti vendita non esclusivi della stampa rimangono: i bar, inclusi quelli nelle stazioni di servizio e in quelle ferroviarie, aeroportuali e marittime ed esclusi ristoranti, rosticcerie e trattorie; le medie strutture senza il limite minimo di superficie di vendita di 700 mq; i negozi di libri, senza il limite minimo di superficie di vendita di 120 mq.

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