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La sentenza / Centro Storico / Piazza del Mercato Nuovo

Licenziata dalla cioccolateria per “lievi ritardi”, reintegrata dal Tribunale

Il giudice: “Conseguenza di una scelta aziendale ritorsiva”

Licenziata dalla cioccolateria Venchi oltre un anno fa, ottobre 2022, a causa di alcuni ingressi in ritardo nel turno di lavoro, il Tribunale di Firenze le ha dato ragione dichiarando  “la nullità del licenziamento” e intimando il reintegro.  A darne notizia è la Cgil a cui si era rivolta la donna, assistita poi nella vicenda dall’avvocato Andrea Stramaccia.

Trasferita dopo il congedo per studio

Occupata con contratto part time nel punto vendita della stazione di Santa Maria Novella, aveva chiesto il congedo per studio per due mesi (un’aspettativa a totale carico proprio), ottenendolo dopo l’iscrizione alla Cgil e l’impegno del sindacato. Durante il congedo, il trasferimento al negozio al mercato del Porcellino, “impossibile da raggiungere, soprattutto nei giorni festivi, la mattina alle 7 muovendosi la lavoratrice con il treno che arriva in stazione pochi minuti prima delle 7”, spiega la Filcams Cgil in una nota. 
Di conseguenza ci sono stati “piccoli ritardi” (sanzionati dall’azienda), di pochissimi minuti, all’ingresso nel nuovo posto di lavoro.

Tuttavia, si legge nella sentenza del Tribunale, “la sola ragione, emergente dagli atti, per la quale la lavoratrice ha iniziato ad accumulare episodi di ritardi in ingresso è la pretestuosa scelta datoriale di trasferirla presso il punto vendita più distante dalla stazione Santa Maria Novella. A comprova di ciò si consideri che nessun ritardo di sorta è stato contestato e sanzionato nei confronti della lavoratrice nel periodo in cui la stessa ha prestato servizio presso l’unità produttiva presso la stazione”. 

“Spostamento ritorsivo da parte dell’azienda”

Ancora, si scrive nella sentenza: “I ritardi della lavoratrice sono diretta e immediata conseguenza di una scelta aziendale che si radica in un mero esercizio del potere datoriale di trasferimento dei lavoratori che, lungi dall’essere giustificato da ragioni tecnico-produttive ed organizzative, si appalesa quale sottile strumento di rappresaglia rispetto al legittimo esercizio di una legittima facoltà della lavoratrice, la fruizione del congedo per studio. (...). Da quest’ultimo ha tratto origine il trasferimento, ritorsivo per le ragioni sin qui esposte, che, a propria volta, ha dato adito proprio a quei ritardi della dipendente che hanno offerto copertura per l’esercizio, in apparenza giustificato, del potere unilaterale di recesso datoriale. La ritorsività del trasferimento a monte riverbera i propri connotati sul licenziamento intimato a valle”.

“Sospesa per non aver lavorato il 25 aprile

“Da quella richiesta di congedo per studio per la lavoratrice sono arrivati il trasferimento al negozio al Porcellino, sanzioni, richiami, addirittura un giorno di sospensione per non aver lavorato il 25 aprile del 2022, festa della Liberazione – dice Gianni Filindassi di Filcams Cgil Firenze -. E’ significativo che il Tribunale abbia sentenziato che quegli atteggiamenti non erano corretti. Il messaggio che deve passare da questa importante sentenza è che lavoratori e lavoratrici non devono avere paura al cospetto di atteggiamenti aziendali aggressivi e contro le norme, il sindacato e la legge ci sono per tutelare chi lavora”.

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