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Cronaca

Tassa sui rifiuti, Contribuenti.it : “Non è assoggettabile a Iva”

La Tia non è assoggettabile a Iva in quanto è già una tassa "e non un corrispettivo per il servizio reso". Fino al 30 marzo si potranno inoltrare le domande per i rimborsi

La Tia, tariffa d’igiene ambientale, non può essere tassata in quanto è già di per sé una tassa. A rendere nota la questione il sito Contribuenti.it impugnando la sentenza 3756 della Corte di Cassazione risalente al 9 marzo scorso. "La tariffa rifiuti non è assoggettabile all' IVA del 10% in quanto è "un'entrata tributaria e non un corrispettivo per il servizio reso". Così da oggi, fino al 30 marzo 2012, tutti i contribuenti italiani potranno inoltrare la domanda allo sportello del contribuente per richiedere il rimborso dell'IVA pagata sulla tariffa dei rifiuti.

Il sito precisa come sia stata cassata l'interpretazione data dalle Finanze bollandole come "frutto di una forzatura logica del tutto inaccettabile". Nel caso in cui i contribuenti italiani dovessero incontrare difficoltà nella compilazione del modulo, potranno avvalersi di assistenza presso le Direzioni Regionali di Contribuenti.it entro e non oltre il 30 marzo 2012.

STIME - Lo Sportello del Contribuente stima che, tra famiglie e imprese, la Pubblica Amministrazione dovrà rimborsare oltre 300 milioni l'anno. Per le famiglie il rimborso è medio è di circa 520 euro, mentre per le imprese ammonta a circa 4.250 euro. Per il presidente dell’Associazione Contribuenti Italiani, Vittorio Carlomagno, il rimborso come sancito dalla Corte Cassazione dovrà essere erogato, entro 60 giorni dal ricevimento della istanza di rimborso, in un'unica soluzione dal gestore del servizio pubblico che ha applicato la tariffa e addebitato l'Iva oppure dal Comune, nel solo caso in cui la tariffa sia stata applicata da quest'ultimo.

 

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