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Giovedì, 28 Marzo 2024
Cronaca

Patenti di guida: proroga di sette mesi per le scadenze tra il 1° febbraio e il 31 agosto

Le novità previste nel regolamento UE. Quali categorie devono prenotare per il rinnovo

Proroga di sette mesi per le patenti di guida scadute o in scadenza tra il 1° febbraio ed il 31 agosto 2020.

Lo ha stabilito il nuovo regolamento dell’Unione Europea che ha uniformato la proroga delle scadenze su tutto il territorio comunitario, dopo il periodo di emergenza sanitaria e il ritorno alla libera circolazione tra i Paesi membri.

Per chi ha la patente di guida scaduta o in scadenza tra il primo febbraio e il 31 agosto 2020, la validità è prorogata di sette mesi dalla data di scadenza indicata ed in questo periodo potrà di circolare in tutta l’Ue.

Alcuni esempi: per il rinnovo della patente scaduta il primo febbraio si avrà tempo fino alla fine di agosto; per il rinnovo della patente con scadenza alla fine di agosto si avrà tempo fino alla fine di marzo 2021.

Si tratta di una disposizione più favorevole rispetto alla norma introdotta a marzo dal Decreto 'Cura Italia', che aveva prorogato fino al 31 agosto 2020 la validità delle patenti in scadenza dal 31 gennaio.

Tuttavia, i titolari di patente di guida italiana con scadenza fino al 31 gennaio 2020 possono usufruire dell’estensione di validità solo fino al 31 agosto 2020 e solo per la circolazione su territorio italiano, essendo questa data rimasta fuori dall’ambito di applicazione della nuova normativa.

I permessi provvisori di guida in scadenza tra il 1° febbraio e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria.

La disposizione è valida anche per gli attestati sanitari Cqc (Carta di qualificazione del conducente) e Cap (Certificato di abilitazione professionale) prorogati per i 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza.

Considerata la proroga disposta dal nuovo Regolamento, la prenotazione per il rinnovo può essere effettuata per le seguenti tipologie: revisioni patenti per sospensione da parte della motorizzazione o della prefettura; patente scaduta prima del 1 febbraio senza proroga.

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