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Cronaca

Guida in stato di ebrezza, le nuove norme

Le nuove modifiche in vigore dal 30 luglio sono volte ad una maggiore sicurezza stradale. Pene severe per chi trasgredisce, zero alcol per i giovani ed i giovanissimi

La recente Legge 120/2010 recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale” in vigore dal 30 luglio, ha infatti introdotto alcune modifiche alla normativa del Codice della Strada in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica.
E’ vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche ad alcune categorie di conducenti tra cui: giovani di età inferiore a 21 anni, neopatentati nei primi tre anni dal conseguimento della patente B, autisti che esercitino di professione l’attività di trasporto di persone, taxi ovvero servizi di noleggio con conducente, conducenti di veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate o destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, conducenti di veicoli che effettuino il traino di un rimorchio quando la massa complessiva supera le 3,5 tonnellate.


Quando un soggetto si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti sulla persona è punito con l’ammenda da euro 1500 a euro 6000 e con l’arresto da 6 mesi a 1 anno, nonché con la sospensione amministrativa accessoria della patente di guida da sei mesi a due anni e la confisca del veicolo. Nel caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti previsti, non vengono decurtati punti dalla patente di guida.

Ai conducenti minori di anni 18 trovati alla guida di un veicolo dopo aver assunto bevande alcoliche, fermo restando gli illeciti già previsiti, è stata introdotta l’applicazione di una misura interdittiva del rilascio della patente di guida: il conducente non potrà conseguirla prima di 19 anni se sia stato accertato un tasso alcolemico compreso tra 0 e 0,5 g/l, il termine arriva a 21 anni qualora sia stato accertato un tasso superiore allo 0,5.

Tra le novità introdotte, spicca la depenalizzazione della condotta relativa a chi viene trovato alla guida con tasso alcolemico compreso tra 0,5 g/l e 0,8 g/l, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2000 euro. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi e la decurtazione di 10 punti.

Sono state inoltre inasprite le sanzioni per chi guida con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l: è aumentato il minimo edittale della pena, portato da tre a sei mesi, è raddoppiato il perido di fermo amministrativo del veicolo se il conducente in stato di ebbrezza ha provocato un incidente stradale; è disposta la revoca della patente quando il conducente ha provocato un incidente, riportando un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l

Per i conducenti rientranti nelle categorie precedentemente riportate, che hanno provocato incidenti, le pene previste sono aumentate di un terzo nell’ipotesi di guida con tasso alcolemico superiore allo 0,8 g/l, nei confronti dei conducenti dei veicoli commerciali è sempre disposta la revoca della patente qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

In merito alla confisca del veicolo prevista per i casi di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore oltre 1,5 g/l, nonché per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, il provvedimento di sequestro del mezzo eseguito dagli operatori di polizia, assume la natura di sanzione amministrativa accessoria dell’illecito penale: la custodia del veicolo sequestrato non potrà in nessun modo essere affidata al trasgressore, ma ad un custode autorizzato.

Per effetto della nuove modifiche, è stato previsto che al momento dell’accertamento dell’illecito possa essere direttamente applicata dagli operatori di polizia, la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo.

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