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Cronaca

Il comandante dei Vigili Urbani risponde alle accuse sugli autovelox

Massimo Ancillotti comandante della Polizia Municipale risponde alle accuse di Aduc riguardo l'irregolarità delle istallazioni degli autovelox. Ancillotti le definisce"Circostanze ininfluenti"

Dopo l'accusa di Aduc di fare ricorso per le multe da autovelox a Firenze, arriva la precisazione del comandante della Polizia Municipale Massimo Ancillotti.
"Come noto l’art. 4 del d.l. 20/06/2002 n. 121 prevede che le postazioni di controllo a distanza della velocità possono essere installate oltre che sulle strade di tipologia A e B , autostrade e strade urbane principali – precisa Ancillotti - anche su singoli tratti delle strade di tipologia C o D, strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento, individuate con apposito decreto del Prefetto.
Nel caso di specie a corredo della domanda di autorizzazione è stata prodotto un provvedimento dell’Ente proprietario della strada recante nel dettaglio le precise caratteristiche funzionali e tecniche dei vari tratti di strada interessati".

Quindi?
"Sul punto occorre chiarire che l’art. 2 del codice della strada e i correlati articoli 2, 3 e 4 del relativo regolamento prendono in esame due diversi sistemi di classificazione della strada: una basata sulle effettive caratteristiche costruttive, tecniche e funzionale ed un’altra rispondente alle esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all’uso e alle tipologie dei collegamenti svolti. In relazione a tale seconda classificazione le strade si distinguono in comunali, provinciali, regionali e statali e per queste è ovviamente necessaria una formale classificazione al fine di ricondurle all’interno del patrimonio stradale dell’Ente di riferimento".  

Quindi servono ulteriori autorizzazioni?
"Per quanto invece riguarda la classificazione sulla base delle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali (cioè strade di tipologia A, B, C, D, E, F e F-bis ex articolo 2, comma 2 codice della strada) non è richiesta, né prescritta alcuna formale classificazione atteso che i vari tratti di strada in considerazione assumono in modo oggettivo la tipologia prevista dal codice in diretta conseguenza delle proprie caratteristiche, senza necessità di atto formale e, a contrario, senza che, per esempio, una eventuale diversa classificazione formale possa attribuire alla strada una tipologia non conforme alle proprie intrinseche caratteristiche oggettive. In tal senso sono del tutto univoche le indicazioni contenute negli atti normativi citati e soprattutto, per quanto di nostro interesse, nelle varie circolari del Ministero degli Interni attinenti l’argomento ove è espressamente previsto che le strade “assumono” la tipologia di strada conseguente alle proprie caratteristiche senza che in nessun punto sia richiesta una formale classificazione".

Come risponderebbe all'Aduc?
"La circostanza, dedotta da talune Associazioni di consumatori, che alcuni tratti di strada sarebbero classificati da altri e diversi atti del Comune con diversificata denominazione è del tutto ininfluente; la eventuale attribuzione di denominazioni di vario genere (per esempio strade interpoderali o interquartierali o altro) è, infatti, funzionale all’atto in cui è ricompresa e, quindi, ove, se del caso, presente in documenti di programmazione urbanistica, assolve finalità del tutto diverse da quelle previste dal codice della strada e, in definitiva, niente toglie od aggiunge alle effettive caratteristiche tecniche e funzionali dei tratti di strada di cui si discute".

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