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Cronaca

Come si difenderanno i due carabinieri accusati, parola di avvocato

Intervista ai legali Lucrezia Baldini e Francesco Vignali

"Gli avvocati che difendono i due carabinieri cercheranno di dimostrare che i militari sono caduti in errore, cioè credevano che le due ragazze acconsentissero ad avere un rapporto sessuale con loro". Lo sostengono gli avvocati Lucrezia Baldini e Francesco Vignali.

Intanto cosa si intende per violenza sessuale

ll reato di violenza sessuale viene previsto dal  art. 609-bis del nostro Codice Penale. La fattispecie incriminatrice in esame sanziona quattro distinte ipotesi di condotta: accanto agli atti sessuali di “classica” matrice più propriamente violenta (costrittiva), commessi quindi con violenza o minaccia, si puniscono infatti anche quelli di natura abusiva (induttiva), realizzati mediante abuso di autorità o, ancora, mediante abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto. È essenziale sottolineare che tale incapacità può essere anche transitoria e/o parziale, perché determinata, ad esempio, da ubriachezza o uso di sostanze stupefacenti.

Quale sarà la linea difensiva degli avvocati dei due carabinieri?

Con riferimento al caso fiorentino, merita inoltre analizzare il profilo relativo ad un eventuale errore del soggetto agente sul consenso della vittima rispetto agli atti sessuali e sulla sua eventuale rilevanza in tema di esclusione del dolo richiesto per la punibilità del reato: già dalle prime indiscrezioni emerse sui giornali, su questo tema pare infatti impostarsi la linea difensiva dei due carabinieri e quindi, inevitabilmente, è assai probabile che su tale profilo si orienterà anche il prosieguo delle indagini ed il successivo processo.
Sul punto, si evidenzia che, ai fini della configurabilità del reato in questione, la giurisprudenza ritiene sufficiente, ormai da diversi anni, la semplice mancanza di consenso da parte della vittima, dando una interpretazione fortemente restrittiva del concetto di errore sul consenso. La Corte di Cassazione, in modo molto chiaro, ha recentemente affermato che affinché si possa considerare integrato il reato di cui all’articolo 609-bis del Codice Penale non si richiede da parte dell’agente un’azione violenta, né un effettivo dissenso da parte della persona offesa, ma la semplice mancanza di consenso all’approccio sessuale da parte di quest’ultima.
Non è pertanto necessario un inequivoco e manifesto dissenso della persona offesa rispetto agli eventuali contatti sessuali dell’agente, ma, ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato in oggetto, è sufficiente che l’agente abbia la consapevolezza del fatto che non sia stato chiaramente manifestato il consenso da parte del soggetto passivo del reato al compimento degli atti sessuali a suo carico.

Nel nostro ordinamento il reato di violenza sessuale fino agli anni Ottanta non era inteso in questo modo

Nel vecchio impianto del Codice Penale del 1930, la nozione di violenza necessaria per la integrazione dei reati di c.d. violenza carnale o dei c.d. atti di libidine violenti (fattispecie allora previste dagli abrogati artt. 519 e 521 cod. pen.) doveva essere intesa nel senso prevalentemente materiale consistente nell’uso della forza volta a vincere la resistenza della parte offesa al raggiungimento della congiunzione carnale. D’altra parte i predetti reati erano classificati, all’epoca, sotto la categoria dei delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume.
Allo stesso modo, improntata al rispetto del valore dell’onore e quindi di una distorta concezione di moralità il Codice prevedeva il delitto d’onore, abrogato solo nel 1981, norma che consentiva la riduzione della pena per chi provocasse la morte del “coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onor suo o della famiglia”. Oggi, invece, dopo la riforma dei reati sessuali del 1996, il quadro è mutato in modo assai significativo: i reati sessuali sono considerati delitti contro la persona ed il fulcro attorno a cui ruotano è costituito dalla violazione della sfera di libera autodeterminazione sessuale del soggetto.

Nel nostro Paese la maggioranza delle violenze sessuali avvengono tra le mura domestiche, cambia qualcosa?

Quanto sopra vale per ogni tipo di relazione sia con terzi che all’interno delle mura domestiche. La violenza sessuale rimane tale ed, anzi, è ancora più grave se realizzata all’interno di una relazione affettiva e/o familiare. Infatti, il legislatore ha introdotto una specifica aggravante (art. 609 ter, comma 1, n. 5quater) se il reato di violenza sessuale è commesso "nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero, colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza".
Proprio in tali casi, se accompagnata da ulteriori condotte lesive della vittima, può, inoltre, verificarsi un concorso tra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di violenza sessuale.
Infatti, l’interpretazione della giurisprudenza di merito e di legittimità è ormai pacificamente orientata nel ritenere sanzionabili penalmente anche ipotesi che, sulla base della vecchia disciplina, non risultavano punibili, quali ad esempio la violenza sessuale commessa all’interno delle “mura domestiche” nell’ambito di coppie conviventi o coniugate.
 

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