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Lunedì, 29 Aprile 2024
Niente archiviazione

Fine vita, il Tribunale di Firenze chiama ancora in causa la Consulta

Dopo il caso dj Fabo, sollevata nuovamente la questione di legittimità costituzionale per l’aiuto al suicidio di Massimiliano 44enne di San Vincenzo

A sette anni di distanza dalla disobbedienza civile di Marco Cappato per Fabiano Antoniani, dj Fabo, viene sollevata nuovamente la questione di legittimità costituzionale, questa volta dal Tribunale di Firenze per l’aiuto al suicidio di Massimiliano (44enne di San Vincenzo affetto da sclerosi multipla) fornito dal tesoriere dell’associazione Luca Coscioni insieme a Felicetta Maltese e Chiara Lalli. 

A dicembre 2022 i tre accompagnarono l’uomo in Svizzera per poter ricorrere al suicidio medicalmente assistito. Il giorno successivo alla morte del 44enne, Felicetta Maltese e Chiara Lalli si erano autodenunciate, presso la stazione dei carabinieri di Firenze, insieme a Marco Cappato in qualità di legale rappresentante dell’associazione Soccorso Civile che aveva organizzato e finanziato il viaggio di Massimiliano. I tre si erano autodenunciati per aver aiutato a ottenere la morte volontaria una persona priva del requisito inteso in senso restrittivo del ‘trattamento di sostegno vitale’ richiesto dalla Corte costituzionale per poter accedere legittimamente in Italia al suicidio assistito.

Niente archiviazione: “la condotta non ricade nelle ipotesi di non punibilità”

A novembre dello scorso anno la Procura aveva chiesto l’archiviazione, non accolta dalla gip del Tribunale che mercoledì 17 gennaio ha invece emesso un’ordinanza di remssione della questione alla Corte costituzionale. La gip, si legge in una nota dell’associazione Luca Coscioni,  “ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero e dai difensori degli indagati perché la condotta degli indagati non ricade nelle ipotesi di non punibilità introdotte dalla sentenza Cappato-Antoniani della Corte costituzionale poiché Massimiliano non aveva un trattamento di sostegno vitale. Quindi risultano soddisfatte tre condizioni su quattro del giudicato costituzionale. Nel caso di specie sussistono tutti gli elementi costitutivi del titolo di reato in origine ipotizzato dal pubblico ministero”. Ovvero, è configurabile il reato di aiuto al suicidio - mentre viene esclusa l’ipotesi di istigazione avendo Massimiliano autonomamente deciso. In caso di giudizio con condanna gli indagati rischiano dai 5 ai 12 anni di carcere.  

La giudice per le indagini preliminari Agnese De Girolamo, “ha pertanto “dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 codice penale, come modificato dalla sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionale, nella parte in cui richiede che la non punibilità di chi agevola l’altrui suicidio sia subordinata alla che l’aiuto sia prestato a una persona «tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale», per contrasto con gli articoli 2, 3, 13, 32 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in riferimento agli articoli 8 e 14 della Convenzione Edu”.

In Italia per accedere all’aiuto alla morte volontaria (suicidio assistito) occorre essere in possesso di determinati requisiti: essere capaci di autodeterminarsi, affetti da patologia irreversibile fonte di sofferenze fisiche o psicologiche ritenute dalla persona intollerabili ed essere dipendenti da trattamenti di sostegno vitale. Questi requisiti, insieme alle modalità per procedere, devono essere verificati dal Servizio sanitario nazionale con le modalità previste dalla legge sulle Dat agli articoli 1 e 2 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, 219/17), previo parere del comitato etico territorialmente competente.

L’associazione Coscioni: “Fiduciosi nel lavoro della Consulta”

“Il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale non è previsto in nessuna norma straniera sul fine vita, ed è un requisito discriminatorio se interpretato in senso restrittivo, in quanto non incide sulla capacità di prendere decisioni, sulla irreversibilità della malattia, né sulle sofferenze intollerabili - dice Filomena Gallo, segretaria nazionale dell’associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, difensore e coordinatrice del collegio legale di studio e difesa -  I giudici della Consulta con questo nuovo dubbio di costituzionalità sollevato sono chiamati a decidere dinanzi alla realtà di una delle tante persone malate che hanno una condizione diversa da quella che era di Fabiano Antoniani, pur essendo affetti da malattie irreversibili che producono sofferenze intollerabili e che nella completa capacità di autodeterminarsi scelgono convintamente di accedere alla morte volontaria. Siamo fiduciosi nel lavoro della Corte costituzionale”.

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