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Angolo dell'avvocato

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A cura di Lucrezia Baldini & Francesco Vignali

Fine-vita: come si fa il testamento biologico?

Alla luce della nuova legge istitutiva del testamento biologico, vediamo in cosa consistono e come predisporre le disposizioni anticipate per il fine-vita

Con la Legge n. 219/2017 è entrato in vigore in Italia il c.d. Testamento biologico. Si tratta di un risultato fortemente voluto dalle varie associazioni impegnate nella tutela del fine-vita, ma anche da tutti quei cittadini che ritengono necessario poter esprimere le proprie volontà per il caso in cui, nel futuro, non siano più in grado di decidere del proprio corpo, in particolare in ordine a quali trattamenti medici accettare o meno.

Molti sono stati i casi che hanno scosso e diviso l’opinione pubblica italiana, basti pensare ad Eluana Englaro e a Piergiorgio Welby, casi che generano una riflessione sulla precarietà della salute di ognuno e sulla necessità di disporre oggi per domani, onde evitare di essere oggetto di decisioni altrui.

Ebbene, dopo un lungo e complicato percorso sociale e legislativo, il legislatore ha riconosciuto la possibilità per i cittadini di formulare le proprie disposizioni anticipate di trattamento sanitario (c.d. DAT).

La legge distingue due momenti, quello relativo alla fase in cui il soggetto ha la piena facoltà di decidere per se stesso e quella in cui, invece, non può più farlo.

Le norme prevedono, per la prima ipotesi, il diritto al consenso informato sul proprio stato di salute e sui trattamenti che la medicina propone, ma lascia al paziente il diritto di decidere in maniera consapevole ed informata.

Per la seconda ipotesi, la legge riconosce espressamente la possibilità per ogni cittadino di redigere il proprio testamento biologico per il caso in cui non si trovi più a poter decidere per se stesso.

Ma approfondiamo la questione.

La normativa stabilisce, innanzitutto, che ogni trattamento non possa essere iniziato o proseguito senza il consenso libero ed informato del paziente. Consenso “informato” significa che il medico ha un vero e proprio dovere giuridico di spiegare al paziente lo stato di salute, la sua patologia, le conseguenze della stessa, le cure previste e le conseguenze della scelta del rifiuto dei trattamenti.

Altro punto innovativo sta nel fatto che nella relazione di fiducia tra il paziente ed il medico possano essere coinvolti, oltre ai familiari, anche la parte dell’unione civile, il convivente ed altra persona di fiducia, sempre se il soggetto lo desidera.

Il paziente può in ogni momento ottenere o rifiutare le informazioni relative alle sue condizioni di salute ed ai trattamenti proposti e può, altresì, indicare quali sono i familiari o le persone di fiducia che possono riceverle e prestare il consenso in sua vece.

Un elemento importantissimo della legge consiste nel riconoscimento del diritto a rifiutare in parte o in tutto, in qualunque momento, qualsiasi accertamento diagnostico, trattamento sanitario o parte di esso ed il diritto a revocare il consenso prestato.

In particolare, per “trattamento” si intendono la nutrizione e l’idratazione artificiale (somministrazione di nutrienti mediante dispositivi medici).

Il medico DEVE rispettare la volontà espressa dal paziente ed è, per questo, esente da responsabilità civile e penale. Lo stesso può esercitare l’obiezione di coscienza, ma la struttura (sia pubblica che privata) DEVE garantire la piena e corretta attuazione delle disposizioni date dal paziente.

In ogni caso il medico deve alleviare i dolori dell’assistito, anche laddove questi abbia rifiutato i trattamenti sanitari. E’, infatti, sempre garantita la c.d. terapia del dolore ivi compresa la sedazione palliativa profonda e continuata laddove vi siano sofferenze refrattarie a trattamenti sanitari.

In particolare, in caso di prognosi infausta a breve termine o in imminenza di morte il medico DEVE astenersi da ogni ostinazione irragionevole di somministrazione di cure o trattamenti inutili e sproporzionati. La legge, quindi, preclude ogni forma di accanimento terapeutico.

Per quanto riguarda il c.d. testamento biologico, l’art. 5 prevede che chiunque, maggiorenne e capace di intendere e di volere, può esprimere le proprie volontà in previsione di una futura incapacità di autodeterminarsi.

Come si prepara il testamento biologico? Ebbene, il principio del consenso informato deve essere rispettato anche in tale ipotesi, perciò il soggetto deve redigere il testamento in modo da dimostrare di aver assunto le informazioni mediche relative ai trattamenti sanitari che possono essere somministrati in casi di incoscienza.

La redazione del testo dovrà quindi specificare cosa si accetta e cosa no, ad esempio si potrà specificare se si vuole essere rianimati, se si vuole avere la nutrizione artificiale ecc.

Il soggetto può anche nominare un fiduciario, il quale può accettare tale nomina, che comunque resta in ogni momento revocabile. In ogni caso, se successivamente il fiduciario sia deceduto o divenuto incapace, le DAT mantengono la loro efficacia.

Il testamento biologico (DAT) deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata consegnata all’Ufficio dello Stato civile del Comune di residenza.

Non deve essere pagato alcun bollo né tassa o imposta.

Se il soggetto non è in grado di esprimersi, le disposizioni anticipate di trattamento possono essere raccolte anche mediante videoregistrazione.

Se il paziente è minore, interdetto o inabilitato, il consenso ai trattamenti sanitari sarà espresso dai genitori (per il minore), dal tutore (per l’interdetto), dallo stesso inabilitato per se stesso, salvo che sia nominato un amministratore di sostegno con obbligo di assistenza sanitaria. In quest’ultimo caso, il consenso verrà espresso anche o solo da questo, a seconda del grado di capacità di intendere e di volere dell’assistito.

In ogni caso, in mancanza di DAT, laddove vi sia un conflitto tra le decisioni di questi soggetti rappresentanti (genitori, tutore, amministratore di sostegno) ed il parere medico, deciderà il giudice tutelare.

Innanzi al testamento biologico il medico DEVE rispettare le volontà espresse dal soggetto e potrà disattenderle solo qualora, rispetto al tempo in cui il testamento biologico è stato redatto, la medicina offra concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.

Detto ciò, si rileva che già da qualche anno numerosi Comuni hanno disposto uno specifico Registro in cui ricevere i testamenti biologici dei residenti. In Toscana ve ne sono molteplici e si possono menzionare, tra gli altri, Firenze, Calenzano, Montemurlo, Prato, Poggio a Caiano, Carmignano, Fiesole, Bagno a Ripoli, Scandicci, Empoli, Fucecchio, Calcinaia, Vicopisano, Capannori, Lucca, Livorno e Siena.

In via esemplificativa a Firenze, le modalità di deposito del testamento biologico, sempre attuabili anche a fronte della legge n. 219/2017 e tendenzialmente analoghe a quelle degli altri Comuni interessati, sono le seguenti:

  1. la persona interessata scrive (o fa preparare dal proprio legale) il testamento biologico, inserendovi tutte le proprie disposizioni anticipate. Può nominare anche un fiduciario (che in tal caso dovrà sottoscrivere il testamento biologico, dichiarando di averne preso atto, di accettarlo e di assumersi l’incarico).

Il testatore dovrà portare alla Segreteria della Direzione dei Servizi Demografici del Comune di Firenze la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si dà atto che una copia del testamento è stata consegnata al Notaio (qualora si sia fatto redigere da questi) oppure ad altro soggetto. Quest’atto e l’eventuale nomina e accettazione del fiduciario dovranno essere sottoscritti davanti all’Ufficiale dell’Anagrafe il quale ne attesterà la veridicità.

  1. Il testamento biologico può essere depositato (al pari del testamento ordinario) anche presso un Notaio, in tal caso sarà sufficiente depositare presso l’Ufficio comunale la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da sottoscrivere innanzi all’Ufficiale dell’Anagrafe, con cui si dà atto del deposito, senza dare conto della nomina ed accettazione del fiduciario.

In conclusione, il legislatore ha quindi riconosciuto una fondamentale scelta di libertà per il soggetto, nel rispetto del bene costituzionalmente protetto della salute, soggetto che oggi dispone di uno strumento in più per la propria autodeterminazione, che sarà naturalmente libero di utilizzare o meno, in conformità alle proprie convinzioni morali e religiose.

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