Riforma Orlando e reato di stalking: il punto dopo la sentenza di Torino
Alla luce della recente sentenza di Torino che, facendo applicazione della riforma Orlando in tema di estinzione del reato per condotte riparatorie, ha prosciolto un imputato a seguito dell'offerta di risarcimento alla vittima, è corretto parlare, come hanno fatto molti commentatori, di sostanziale depenalizzazione del reato di atti persecutori?
Ha fatto notizia la recente sentenza emessa dal giudice dell’udienza preliminare di Torino, che ha prosciolto un soggetto imputato per atti persecutori (c.d. stalking), dichiarando l’estinzione del reato a seguito del risarcimento offerto dall’imputato (ma non accettato dalla persona offesa) di € 1.500,00.
La decisione ha generato un notevole scalpore mediatico, determinando fin da subito numerosi interventi di opinionisti e commentatori, che si sono spinti a parlare di una sostanziale “depenalizzazione” del reato in questione, contribuendo così, ad avviso di chi scrive, ad alimentare una certa confusione sul tema.
È pertanto opportuno chiarire il quadro giuridico in cui si inserisce la sentenza del GUP di Torino, che è frutto dell’applicazione delle novità previste dalla c.d. Riforma Orlando in tema di estinzione del reato a seguito di condotte riparatorie.
In particolare, la Riforma (Legge n. 103/2017) ha introdotto nel codice penale l’art. 162-ter, intitolato “estinzione del reato per condotte riparatorie”, con il quale si prevede che nei casi di reati procedibili a querela soggetta a remissione il giudice dichiari estinto il reato quando l’imputato ha riparato interamente il danno mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.
Ebbene, il reato di atti persecutori (c.d. stalking), disciplinato dall’art. 612-bis del codice penale, è un delitto contro la persona in base al quale è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni “chiunque con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.
La norma prevede, inoltre, l’aumento della pena ove i fatti siano compiuti dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva con la vittima o attraverso strumenti informatici o, ancora, se commessi a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di un disabile, ovvero con armi o da persona travisata.
Il reato di stalking è punibile a querela della persona offesa (proponibile entro un termine di 6 mesi dal fatto), querela che può essere rimessa solo innanzi al giudice, al fine di far ben comprendere alla vittima l’importanza e la irreversibilità dell’atto che sta per compiere.
Dunque, essendo lo stalking un reato procedibile a querela, ad esso si applica la nuova causa di estinzione prevista dalla riforma, qualora il giudice ritenga congrua la somma offerta dall’imputato per risarcire il danno cagionato alla vittima, come di fatto è stato deciso dal Gup di Torino.
Ciò premesso, è bene evidenziare che, contrariamente alle numerose voci circolate nell’ultimo periodo sui media, anche a seguito della riforma Orlando non può parlarsi di depenalizzazione di fatto del reato in questione: gli atti persecutori continuano, infatti, ad essere puniti penalmente dal nostro ordinamento ed inoltre, per come è disciplinata, la nuova causa di estinzione per condotte riparatorie, pare destinata ad avere un ambito concreto di applicazione solamente residuale, in quanto circoscritto alle ipotesi più lievi del reato, di minore allarme sociale.
Bisogna infatti tenere in considerazione che l’estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162-ter c.p.) non è applicabile in tutte quelle ipotesi – nella casistica dei tribunali del tutto prevalenti – in cui il reato di stalking è procedibile d’ufficio o, comunque, è procedibile a querela di parte non soggetta a remissione: si tratta, per fare alcuni esempi, di fatti commessi ai danni di minore o di persona disabile, ovvero attraverso minacce reiterate gravi, nonché quando il delitto di stalking è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio (es. rapina).
Va quindi sottolineato che, alla luce del quadro normativo oggi vigente, in tutti i casi appena richiamati l’imputato non potrà in alcun modo beneficiare della estinzione del reato a seguito della riparazione del danno derivante dalla propria condotta.
Sul punto si segnala, infine, che l’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia ha depositato pochi giorni fa parere favorevole all’emendamento, presentato nell’ambito dei lavori parlamentari sulla proposta di legge a tutela degli orfani dei crimini domestici, che esclude lo stalking, anche nella sua configurazione più lieve, dal novero dei reati per i quali è applicabile l’estinzione per condotte riparatorie.
Sarà quindi interessante seguire i futuri sviluppi legislativi su un tema, purtroppo, di così stringente attualità.