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Angolo dell'avvocato

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A cura di Lucrezia Baldini & Francesco Vignali

Quale tutela per i danni derivanti da vacanza rovinata?

Strutture inadeguate, voli cancellati e disservizi vari: come ottenere il risarcimento del danno

In vista del periodo estivo ormai alle porte, pubblichiamo nuovamente alcune indicazioni in ordine a come tutelarsi in caso di vacanza rovinata. Infatti, talora accadere che proprio nel momento di godersi una meritata vacanza, si presentino degli eventi imprevisti che rendono impossibile o più difficoltoso usufruire dei servizi pagati. La vacanza è un momento particolare che, proprio per la sua specifica finalità di ristoro psico-fisico di colui che si appresta a goderne, fa sì che ogni imprevisto configuri un vero e proprio disagio, percepito dalla persona in maniera particolarmente grave, soprattutto se si trova all’estero e, quindi, in un ambiente non familiare.

Proprio per la delicatezza della situazione in cui si trova il turista in tali momenti l’ordinamento europeo e quello italiano prevedono espressamente la tutela per il c.d. danno da vacanza rovinata.

A livello europeo, la Direttiva UE 2015/2302 equipara dal punto di vista della tutela i pacchetti turistici acquistati on-line a quelli “ordinari”.

A livello nazionale, il c.d. Codice del Turismo, D.lgs. n. 79/2011, detta la disciplina sul punto. In particolare, l’art. 42 prevede il diritto per il turista che recede dal contratto o il cui pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa dello stesso, di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore, previa restituzione della differenza del prezzo, oppure del rimborso della somma di danaro già corrisposta, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione.

La norma stabilisce, inoltre, il diritto del turista ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.

L’art. 43 del Codice del Turismo dispone, altresì, che in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e l’intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità. Si considerano inesatto adempimento le difformità degli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati.

In altre parole, il turista ha diritto al risarcimento del danno per il mancato rispetto delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico da parte dell’organizzatore e dell’intermediario.

Per quanto riguarda specificamente il pacchetto turistico, l’art. 34, D.lgs. n. 79/2011 identifica precisamente cosa si debba intendere per pacchetto turistico e, soprattutto, chiarisce che la fatturazione separata degli elementi del pacchetto non sottrae l’organizzatore o il venditore agli obblighi previsti. In particolare, poi, per pacchetto turistico si devono intendere quelle combinazioni aventi ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:

a) trasporto;

b) alloggio;

c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio, che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico.

Premesse le suddette definizioni, è opportuno chiarire che per la giurisprudenza il danno risarcibile è quello che ha determinato una lesione grave o che ha determinato un “serio pregiudizio”, non rientrando in tale ipotesi quel pregiudizio che lede lievemente il turista e rientra nella normale tollerabilità (Corte cass. n. 6830/2017).

Più specificamente, per parlare di vacanza rovinata (e, quindi, per ottenere un risarcimento), occorre che si siano verificati una serie di disagi che il turista ha dovuto sopportare, sia di natura patrimoniale (ad es. ha pagato una struttura con determinate qualità e se ne ritrova un’altra di livello inferiore, oppure trova la struttura che sta effettuando lavori di restauro che gli impediscono di fruire dei servizi principali, come potrebbe essere la piscina o la SPA), sia di c.d. “emotional distress”, ossia un pregiudizio di natura psicologica ed emotiva per le “peripezie” verificatesi nella vacanza.

Proprio per i disagi personali subiti, il danno da vacanza rovinata rientra nel danno c.d. non patrimoniale e, per questo, comprende il diritto al ristoro delle spese pagate, il risarcimento del danno morale per l’inadempimento contrattuale o per un adempimento parziale e difforme da quanto previsto.

A livello esemplificativo, sono ritenuti risarcibili per la giurisprudenza disagi come la mancata corrispondenza tra la struttura prevista e quella realmente trovata, gli spostamenti inaspettati, l’indisponibilità di servizi e il c.d. overbooking, ossia la prenotazione di servizi (in particolare i voli) da parte di un numero eccessivo di persone che determina l’esclusione dagli stessi da parte del vettore.

Come si chiede il risarcimento del danno?

Innanzitutto, occorre presentare un reclamo scritto all’organizzatore del pacchetto o del viaggio entro 10 giorni dal rientro (art. 49, Cod. Turismo), in quanto la mancata presentazione del reclamo determinerà una diminuzione del risarcimento sotto forma di “concorso del fatto colposo del creditore” di cui all’art. 1227 Codice Civile.

Se non si giunge ad un accordo con l’organizzatore del viaggio in ordine al risarcimento, è possibile adire il Tribunale competente (che è quello del luogo di residenza del turista), tenendo conto che il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del turista nel luogo di partenza, salvo il termine di dodici o diciotto mesi per quanto attiene all’inadempimento di prestazioni di trasporto (rispettivamente in Italia o all’estero) comprese nel pacchetto turistico.

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