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Angolo dell'avvocato

Angolo dell'avvocato

A cura di Lucrezia Baldini & Francesco Vignali

Patteggiamento: significa ammettere la propria colpevolezza?

Un rito alternativo che spesso viene accusato dai non addetti ai lavori di essere un modo per evitare la pena

Dopo aver analizzato la messa alla prova nel precedente articolo, ci pare interessante trattare un altro rito alternativo (inserito dal legislatore nella stessa partizione del codice di procedura penale dedicata ai procedimenti speciali in cui si trova la messa alla prova), che risulta di grande applicazione pratica nella prassi quotidiana dei tribunali.

Di cosa si tratta?

Il patteggiamento è un procedimento speciale che permette la definizione del caso senza andare al dibattimento (cioè la fase processuale tipicamente vista sui media dove si ha il confronto tra accusa e difesa). Il legislatore ha inserito questo tipo di giudizio al fine di sgravare il carico dei tribunali, permettendo la conclusione del procedimento in una fase anticipata. Naturalmente per rendere appetibile la definizione anticipata è previsto come beneficio per l’imputato uno sconto della pena fino ad un terzo.

Il patteggiamento, tecnicamente definito come “applicazione della pena su richiesta delle parti”, si basa su un accordo tra imputato e Pubblico Ministero sull’entità della pena da irrogare.

Sono previste due tipologie di patteggiamento (c.d. tradizionale e allargato).

Il primo consente di chiedere al giudice una pena che, ridotta fino a un terzo, non supera i due anni di pena detentiva da sola o congiunta alla pena pecuniaria.

Trattandosi di reati minore entità, in questo caso il legislatore consente una serie di benefici consistenti nella richiesta di subordinare l’efficacia della richiesta di patteggiamento alla concessione della sospensione condizionale della pena (in modo da non andare in carcere), l’esclusione di pene accessorie o misure di sicurezza, l’esclusione del pagamento delle spese processuali, ecc…, ivi compresa la possibilità di estinzione del reato se nel termine di 5 anni per i delitti e di 2 anni per le contravvenzioni il soggetto non commetterà altri reati della stessa indole. 

Il secondo consente l’applicazione di una pena detentiva (sola o congiunta a quella pecuniaria) sempre al netto della riduzione fino a un terzo, da due anni e un giorno fino a cinque anni.

Trattandosi di reati più gravi in termini di pena, il legislatore ha escluso l’applicazione di tale rito a tutti i delitti più gravi es. associazione mafiosa, sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pedopornografico, pornografia minorile virtuale, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo.

La caratteristica del patteggiamento è la diminuzione della pena fino a un terzo, quantificata secondo l’accordo tra difensore e pubblico ministero. Tale accordo è, poi, accolto dal giudice se ritiene che sia stata fatta una corretta qualificazione giuridica del fatto, che siano state correttamente applicate le circostanze del reato e che sia stata applicata una pena congrua. 

Un aspetto fondamentale da sottolineare è che, contrariamente a quanto generalmente si dice, patteggiare non significa ammettere la propria colpevolezza. In certi casi può essere, al contrario, una opportuna scelta strategica dal punto di vista difensivo per diminuire o contenere i danni, laddove permette la riduzione fino ad un terzo della pena ed evita all’imputato di dover sostenere un dibattimento più o meno lungo.

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Patteggiamento: significa ammettere la propria colpevolezza?

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