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Angolo dell'avvocato

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A cura di Lucrezia Baldini & Francesco Vignali

Centro Storico

Ordinanza anti-panino: come si spiega

Quali sono le ragioni e come si spiega l’adozione dell’ordinanza del Sindaco che vieta il consumo in determinate aree del centro storico

“In Via dei Neri, nel Piazzale degli Uffizi, in Piazza del Grano e in Via della Ninna, fino al 6 gennaio 2019, fra le ore 12,00 e le ore 15,00, successivamente fra le ore 18,00 e le ore 22,00, è vietato consumare alimenti soffermandosi e trattenendosi, anche singolarmente, sui marciapiedi, sulle soglie di negozi e abitazioni e sulle carreggiate. La violazione della presente ordinanza è punita con il pagamento della sanzione amministrativa da euro 150 a euro 500”. Questo afferma l’ordinanza n. 259/2018 del 4 settembre scorso adottata dal sindaco Dario Nardella.

Le cause della decisione, come affermato nel corpo del testo del provvedimento, sono da imputarsi ad una situazione di confusione creatasi nelle predette aree fiorentine in particolare nei mesi estivi. Tale situazione interessava il quadrilatero delle vie indicate nell’ordinanza, dove alcuni commercianti si sono lamentati per la moltitudine di persone che sostavano liberamente sui marciapiedi. 

Il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti è espressamente disciplinato dagli art. 50 e 54 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), al fine di “superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana”. 

Il bivacco è, peraltro, un comportamento vietato dall’art. 15 del Regolamento di Polizia Municipale, intitolato “comportamenti contrari all’igiene, al decoro e al quieto vivere”, il quale vieta, tra le altre cose, di “sedere o sdraiarsi sul suolo pubblico, sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti, sulla soglia degli edifici, tranne che nei casi previsti dalle singole ordinanze dell'Assessore alla Polizia Municipale, ovvero bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma palesemente indecente o occupando con sacchetti o apparecchiature il suolo pubblico”. 

Ebbene, effettivamente la condotta vietata dall’ordinanza può in un certo senso rientrare nel comportamento vietato dal regolamento comunale, per quanto mangiare un panino non può in generale considerarsi indecoroso per il suolo pubblico e gli esercizi limitrofi.

Come in tutte le cose, naturalmente, la situazione va valutata in base alle circostanze concrete, al buon senso e all’educazione.

E', inoltre, da sottolineare che le ordinanze contingibili ed urgenti possono essere impugnate dai soggetti che ne ricevono un pregiudizio al TAR entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

L’ordinanza “anti-panino” vede, quindi, interessi contrapposti e confliggenti: da un lato quello degli avventori che intendono mangiare liberamente in piedi ed, ovviamente, quello degli esercizi commerciali che vendono panini ecc., dall’altro quello degli altri negozianti e di tutti coloro che gradirebbero usufruire tranquillamente di quelle determinate vie interessate dall’ordinanza.

C’è da dire, comunque, che al momento l’indirizzo del Comune è quello di far presidiare le strade dalla Polizia Municipale, in modo da far allontanare coloro che vogliono mangiare in piedi. Infatti, per ora non risultano multe ed, anzi, il Sindaco ha chiarito di aver ordinato un cospicuo numero di panchine da sistemare nella limitrofa Piazza San Firenze al fine di soddisfare anche gli avventori dei forni. 

Questo anche al fine di trovare una soluzione definitiva, una volta venuta meno l’efficacia dell’ordinanza, che rimane un provvedimento temporaneo limitato ad uno specifico contesto spazio-temporale e, quindi, sussistente sino al permanere dell’urgenza. In altre parole, anche in questo caso, in presenza di un bilanciamento di interessi è opportuno far vincere il buon senso e l’educazione da un lato e la pazienza dall’altro, fermo restando che la durata limitata nel tempo dell’ordinanza è collegata all’urgenza stessa di provvedere ad una situazione contingente che reca pregiudizio ai consociati o, quantomeno, alla maggioranza di essi.   

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