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Venerdì, 19 Aprile 2024
Angolo dell'avvocato

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A cura di Lucrezia Baldini & Francesco Vignali

Omicidio e lesioni stradali: cosa si rischia?

Quali sono le conseguenze per chi uccide o provoca lesioni personali mentre è alla guida?

Dopo la pausa estiva riprendiamo la nostra rubrica con un approfondimento sui “nuovi” reati di omicidio e lesioni stradali, introdotti nel nostro ordinamento con la legge 41/2006.

L’omicidio stradale, disciplinato all’art. 589-bis c.p., consiste in una forma di omicidio colposo, già prevista dal codice penale, caratterizzato però dalla determinazione della morte della vittima a seguito della violazione del codice della strada.

La norma base sull’omicidio colposo (art. 589 c.p.) prevede la pena della reclusione dai 6 mesi ai 5 anni (nella forma non aggravata) per colui che cagiona la morte senza la volontà di farlo ed, in particolare, a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

L’art. 589-bis c.p. distingue tre ipotesi di reato, caratterizzate da una pena maggiore rispetto all’omicidio colposo “tradizionale”.

In particolare, si prevede la pena della reclusione:

1) da due a sette anni per chi cagiona, per colpa, la morte di una persona a seguito della violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale;

2) da otto a dodici anni per chi realizza tale delitto essendosi messo alla guida con un tasso alcolemico nel sangue superiore a 1,5 gr./l. (art. 186, comma 2, lett. c, Cod. Strada) o in stato di alterazione dovuto all’assunzione di droghe (art. 187, Cod. Strada);

3) da cinque a dieci anni per chi uccida taluno, guidando sotto l’effetto di alcool con un tasso nel sangue da 0,8 gr./l. a 1,5 gr./l. (artt. 186-bis, comma 1, lett. b,c,d e 186, comma 2, lett. b Cod. Strada).

La pena della reclusione da cinque a dieci anni si applica poi ad altre specifiche ipotesi, ossia a chi compie l’omicidio stradale:

A) viaggiando in un centro urbano a una velocità almeno pari al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h o su strade extraurbane a una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita;

B) passando col semaforo rosso o circolando contromano;

C) invertendo il senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o effettuando un sorpasso in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di una linea continua.

La pena è, peraltro, aumentata fino a un terzo se la condotta è realizzata da persona sprovvista di patente o alla quale sia stata sospesa o revocata o che circoli con un veicolo privo di assicurazione.

L’art. 589-ter c.p. prevede, inoltre, che la pena sia aumentata da un terzo a due terzi nel caso in cui il responsabile si dia alla fuga.

In caso, poi, di morte di più persone o di morte di taluno e lesioni di altri, il codice fissa un aumento di pena fino ad un massimo di diciotto anni.

Infine, il legislatore ha stabilito che la pena sia diminuita qualora la vittima abbia contribuito a realizzare il fatto.

L’art. 590-bis c.p. ha introdotto il reato di lesioni colpose stradali. In particolare, la norma prevede, in via analoga rispetto alle ipotesi disciplinate per l’omicidio stradale, un aumento della pena prevista dall’art. 590 c.p. per le lesioni colpose “tradizionali” nei casi in cui le stesse siano realizzate in violazione delle norme del codice della strada, come già detto per l’art. 589-bis c.p..

Un ulteriore aspetto da non sottovalutare riguarda la patente di guida. Infatti, sia nel caso dell’omicidio che delle lesioni stradali, l’art. 222 Cod. Strada dispone che la patente sia sospesa fino a 4 anni in via cautelare nel corso del processo e, in caso di condanna, revocata per almeno 15 anni per l’ipotesi di omicidio e di 5 per quella di lesioni.

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