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Angolo dell'avvocato

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A cura di Lucrezia Baldini & Francesco Vignali

Alcol, guida in stato di ebbrezza: cosa si rischia?

Conseguenze penali ed amministrative della guida in stato di ebbrezza alcolica: sul responsabile, sulla patente e sul portafoglio

Le numerose vicende di cronaca relative a soggetti responsabili di guida in stato di ebbrezza (e di reati stradali determinati da uso eccessivo di bevande alcoliche) forniscono lo spunto per una panoramica sulle conseguenze penali ed amministrative cui va incontro il soggetto che si mette alla guida dopo aver alzato il gomito.

Le norme di riferimento, artt. 186 e 186-bis del Codice della Strada (d.lgs. 285/1992), puniscono il reato di guida in stato di ebbrezza, distinguendo le conseguenze – penali o amministrative – in base al tasso alcolemico riscontrato nella persona fermata dalla Polizia (fino a 0,5 gr./l. il soggetto non rischia alcuna sanzione).

La legge distingue tre ipotesi, della quali la prima (meno grave) ha natura di illecito amministrativo e le altre due (più gravi) costituiscono fattispecie penalmente rilevanti:

lett. A) tasso 0,5 – 0,8 gr./l.: sanzione amministrativa pecuniaria da € 532 a € 2.127 più sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi;

lett. B) tasso 0,8 – 1,5 gr./l.: sanzione penale pecuniaria (ammenda) da € 800 a 3.200, arresto fino a 6 mesi e sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno;

lett. C) tasso superiore a 1,5 gr./l.: sanzione penale pecuniaria (ammenda) da € 1.500 a € 6.000, arresto da 6 mesi a 1 anno, sospensione della patente da 1 a 2 anni più sequestro dell’auto e confisca (vale a dire sottrazione definitiva) della medesima dopo la sentenza di condanna.

Occorre fare alcune precisazioni.

In primo luogo, il tasso alcolico è accertato mediante il c.d. etilometro, controllo a cui la Polizia può sottoporre il soggetto fermato, effettuando il test per due volte di seguito a distanza di 5 minuti l’una dall’altra. La giurisprudenza ha affermato più volte che se le due misurazioni con l’etilometro non sono concordarti, in quanto ricadono in due fasce di alcolemie diverse, all’automobilista può essere constatato solo il reato minore. In questi casi si applica infatti il principio del cosiddetto “favor rei”, che impone l’applicazione al colpevole della pena più leggera.

La condotta del soggetto che si rifiuta di sottoporsi all’alcoltest costituisce reato ed è punita con le stesse pene previste per il tasso alcolico superiore a 1,5 gr./l.

La giurisprudenza ha specificato, comunque, che l’assunzione di alcool può essere rilevata dalla Polizia anche con accertamenti fondati su indici sintomatici evidenti, come la difficoltà a camminare, parlare e stare in piedi. Il tasso alcolemico può essere verificato, inoltre, mediante le analisi del sangue, ma in questo caso recentissima giurisprudenza ha ritenuto che il soggetto possa opporre un espresso rifiuto al prelievo ematico, se richiesto dalla Polizia all’esclusivo fine di accertare il tasso e qualora non si inserisca nell’ambito di terapie mediche, in quanto trattasi di un esame invasivo, che viola i diritti della persona. Invece, ai fini del riscontro del tasso alcolemico nel sangue, possono essere utilizzati i risultati del prelievo disposto dai sanitari del Pronto Soccorso, in quanto non preordinato a riscontrare una prova a carico del conducente, ma ad approntare le terapie di soccorso necessarie (Cass. Pen. n. 4943/2018).

In secondo luogo, si rileva che nel caso della lett. C) art. 186 Cod. della Strada, se il mezzo appartiene a persona diversa dal conducente, non viene disposta la confisca, ma viene raddoppiata la sospensione della patente del soggetto messosi alla guida sotto l’effetto alcolico.In caso, poi, di recidiva biennale, la patente viene direttamente revocata.

La legge prevede, inoltre, un aumento della pena pecuniaria (ammenda) da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

Se viene cagionato un incidente ed il conducente è trovato in stato di ebbrezza, le pene sono raddoppiate, oltre ad essere disposto il fermo amministrativo del mezzo per 180 giorni (atto con cui la Pubblica Amministrazione blocca il mezzo ed impedisce al proprietario di utilizzarlo), salvo anche in questo caso che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Inoltre, in caso di tasso alcolico di cui alla lett. C), la patente viene revocata al responsabile dell’incidente.

Per completezza, è opportuno evidenziare che se dal fatto deriva la lesione o la morte di qualcuno, lo stato di ebbrezza alcolica è considerato un’aggravante dei reati di lesioni o omicidio colposo stradale a carico del conducente un veicolo a motore.

Per i minori di anni 21, coloro che hanno conseguito la patente da meno di 3 anni e per i conducenti professionali sussiste invece un divieto assoluto di mettersi alla guida avendo assunto bevande alcoliche, perciò nel caso di tasso alcolemico tra 0 e 0,5 gr./l. si applica la sanzione pecuniaria da € 164 ad € 659. Nei casi più gravi vi è un aumento delle sanzioni di 1/3 (per le ipotesi di cui alla lett. A), art. 186 Cod. Strada) e da 1/3 alla metà (per le ipotesi di cui alle lett. B e C del medesimo articolo), oltre alla revoca della patente per i conducenti di autobus, mezzi pesanti e mezzi con più di 8 posti. Per quanto concerne gli infradiciottenni, in caso di guida in stato di ebbrezza (ad esempio con il motorino) essi potranno prendere la patente solo dal 19° o dal 21° anno di età, in base alla quantità alcolemica.

Inoltre, si ricorda che per la giurisprudenza la fattispecie di guida in stato di ebbrezza sussiste anche per il conducente trovato nel proprio mezzo fermo con il tasso alcolemico superiore ai limiti previsti, in quanto la fermata è da considerarsi una fase della circolazione (Cass. Pen. n. 45514/2013).

Infine, se lo stato di alterazione del conducente è determinato dall’assunzione di droghe, secondo quanto disposto dall’art. 187 Cod. Strada, è prevista l’ammenda da € 1.500 ad € 6.000, l’arresto da 6 mesi a 1 anno, la sospensione della patente da 1 a 2 anni e la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato (revoca della patente, per i conducenti di mezzi pubblici, pesanti e comunque superiori ad 8 posti).

In conclusione, è quindi necessario non bere prima di mettersi alla guida sia per tutelare se stessi che il prossimo ed evitare di incorrere nelle pesanti conseguenze appena descritte.

Dal punto di vista delle conseguenze penali, al di fuori dei casi in cui il soggetto abbia provocato un incidente stradale, è possibile avvalersi (per una sola volta) della sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con i lavori di pubblica utilità, con importanti vantaggi per il condannato che svolga positivamente i lavori. In questo caso, infatti, il Giudice dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato.

Ai lavori di pubblica utilità si aggiunge oggi, come opzione difensiva alternativa, la richiesta da parte dell’imputato della sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 168-bis c.p.), c.d. MAP, con la quale, una volta ammessi dal Giudice, si può ottenere l’estinzione del reato dopo aver svolto positivamente un programma di trattamento e un’attività di lavoro di pubblica utilità, in accordo con il TribunaleAnche la MAP non può essere concessa più di una volta, ma risulta applicabile anche nelle ipotesi in cui il conducente sotto l’effetto di alcol abbia causato un incidente.

Alcol, guida in stato di ebbrezza: cosa si rischia?

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