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Angolo dell'avvocato

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A cura di Lucrezia Baldini & Francesco Vignali

Foto rubate dai social e caricate su siti porno: cosa si rischia?

Utilizzare foto di persone a loro insaputa per caricarle su siti porno cosa comporta?

Il recente caso di cronaca che ha visto protagoniste numerosissime ragazze fiorentine, le cui foto, prese da vari social, sono state poi caricate (a loro insaputa) su un sito a carattere pornografico ci dà l’occasione per fare il punto sulle conseguenze legali derivanti da questo tipo di comportamenti, oggi purtroppo sempre più diffusi.

Il sexting, ossia la condotta consistente nell’inviare immagini o video dal contenuto sessuale e pornografico costituisce un fenomeno che, secondo quanto emerge dalle statistiche, è oggi in sensibile aumento specialmente tra i giovanissimi, in quanto strettamente correlato all’impiego dei nuovi mezzi di comunicazione, quali smartphone e social network.

Questo tipo di attività è pacificamente consentita tra adulti consenzienti, diverso è, però, il caso in cui l’immagine inviata ad insaputa della persona sia rubata dalla realtà o salvata da social o siti vari ed utilizzata senza che la stessa ne sia a conoscenza.

Connessa a questo profilo è l’esistenza di siti porno come quello in cui le foto del fatto di cronaca sono state caricate. Si tratta di siti o blog, spesso collegati a “chat room”, dove i componenti si scambiano “valutazioni” ecc… sulle singole immagini caricate. Naturalmente, come è facile immaginare, nel caso di specie trattasi di commenti poco lusinghieri e offensivi a sfondo sessuale, a danno di donne del tutto ignare. 

Tali condotte sono spesso definite anche come “stupri di gruppo virtuali”.

Il problema ruota tutto intorno al consenso. Pensiamo alle coppie che praticano attività sessuali quali lo scambismo, anche in modo virtuale, caricando foto personali su siti porno specializzati. Ebbene, in questo caso le donne (perché, poi, di fatto le vittime sono sempre loro) non subiscono un danno, in quanto caricano volontariamente le proprie fotografie.

Diverso è il caso in esame.

Dal punto di vista della responsabilità penale, la condotta in esame integra il reato di diffamazione oltre che di violazione delle norme in materia di privacy.

Sotto il profilo delle conseguenze, il reato di diffamazione consiste nell’offendere terzi senza che gli stessi siano presenti (a differenza dell’ingiuria), comunicando con più persone. Tale delitto non può considerarsi particolarmente grave, dal momento che nella sua forma aggravata per diffamazione a mezzo stampa o pubblicità (art. 595, comma 3 c.p.), è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o la multa non inferiore a 516 euro.

La maggiore tutela per le vittime consiste nel denunciare e poi costituirsi parte civile nel procedimento penale a carico del responsabile oppure fare richiesta di risarcimento direttamente in sede civile. Il risarcimento può, in questi casi, essere la vera pena per chi realizza tali condotte, che si aggiunge ovviamente al danno di reputazione che deriva al responsabile dal subire un procedimento penale o civile per fatti di questo tipo.

Nel caso in cui, poi, si tratti di foto di minorenni, la questione si aggrava moltissimo, perché tale condotta può integrare i reati di produzione e diffusione di materiale pedopornografico ovvero di detenzione del medesimo materiale.

Non mancano infatti sentenze che hanno condannato sia minori che maggiorenni per aver condiviso tali immagini.

La norma di riferimento è l’art. 600-terdel Codice Penale, secondo la quale è punito:

  1. con la pena della reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque, utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
  2. con la pena della reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro, chi con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto.
  3. con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164 chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico.

Inoltre, l’art. 600-quaterdel Codice Penale punisce con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore ad euro 1.549, chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

A maggior ragione, ove la vittima sia un minorenne è consigliabile denunciare e chiedere il risarcimento del danno.

Da ultimo, pare opportuno, in linea generale, suggerire il massimo buon senso nell’utilizzo dei social, cercando di evitare di pubblicare foto eccessive o troppo esplicite, che possano in qualche modo stimolare certuni nel recare offesa alle persone che le hanno caricate.

La questione risulta molto delicata e spesso viene purtroppo sottovalutata nella sua portata potenzialmente molto pericolosa, in particolare dalle donne, anche a causa dell’errata percezione generale (sia delle vittime che dei colpevoli) che internet sia una sorta di terra di nessuno, dove tutto è concesso e nulla rileva. 

Non è così: è necessario considerare i comportamenti posti in essere sulla rete come fossero compiuti nella realtà e determinarsi di conseguenza.

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