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Giovedì, 28 Marzo 2024
Angolo dell'avvocato

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A cura di Lucrezia Baldini & Francesco Vignali

Droghe: piante e semi costituiscono reato?

La coltivazione di piante stupefacenti e la detenzione dei semi hanno o meno rilevanza penale? Un caso recentemente trattato consente di fare il punto in relazione alla normativa e alla giurisprudenza sul tema

Come già evidenziato in un precedente articolo del nostro blog, in materia di droghe occorre partire da un punto fermo: colui che detiene o spaccia sostanza stupefacente di qualsiasi tipologia commette un reato, mentre la mera detenzione per uso personale configura un illecito amministrativo.

L’art. 73 d.P.R. 309/1990 (c.d. Testo Unico in materia di Stupefacenti) ricomprende un’ampia gamma di fattispecie che copre tutta la catena di produzione, trasporto e distribuzione della sostanza stupefacente (chiunque “coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene”).

Il soggetto che realizza uno spaccio di sostanza stupefacente ovvero una detenzione per tale finalità è oggi punito, a seconda del tipo di sostanza, con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da € 25.822 a € 258.228 (se si tratta di droghe pesanti come la cocaina e l’eroina), oppure con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 5.164 a € 77.468 (se si tratta di droghe leggere).

Nell’ipotesi in cui i fatti siano considerati di lieve entità per i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, la pena è la reclusione da sei mesi a quattro anni e la multa da € 1.032 a € 10.329 (art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990).

L’art. 75 d.P.R. 309/1990 stabilisce che la mera detenzione per uso personale, depenalizzata a seguito del referendum abrogativo del 1993 (d.P.R. 5 giugno 1993 n. 171), oggi integra gli estremi di un illecito amministrativo che viene punito con una o più sanzioni amministrative (diverse da quelle penali): sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla per un periodo fino a tre anni; sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla; sospensione del passaporto e di ogni altro documento assimilabile o divieto di conseguirli; sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se è cittadino extracomunitario.

Fatta questa premessa generale, si tratta di capire se la condotta di coltivazione di piante, vendita e detenzione di semi rilevi sotto il profilo dell’art. 73 (penalmente rilevante) o dell’art. 75 (penalmente irrilevante – illecito amministrativo).

Ebbene, l’art. 73 d.P.R. 309/1990 elenca anche la condotta di coltivazione che, dunque, è espressamente inquadrata dal legislatore tra quelle penalmente rilevanti.

Non solo, anche l’art. 26 del medesimo decreto vieta espressamente la coltivazione di piante da cui possono estrarsi sostanze stupefacenti. Il divieto è posto in via generale, aspetto dal quale consegue che la condotta resta illecita anche se non finalizzata allo spaccio ed indipendentemente dal principio attivo estraibile dalle piante stesse.

La questione è stata oggetto di un grande dibattito giurisprudenziale. Negli anni, infatti, si erano creati tre orientamenti diversi. Il primo, più rigoroso, riteneva irrilevanti i fattori quantitativi (numero di piante) ed i fattori qualitativi (grado di tossicità), tutti aspetti che potevano rilevare solo in relazione alla gravità della condotta che rimaneva comunque sempre penalmente rilevante.

Un secondo orientamento meno rigoroso della giurisprudenza propendeva invece per escludere la sussistenza del reato (sulla base del principio costituzionale di offensività) nei casi in cui il quantitativo fosse estremamente ridotto (come la coltivazione di una sola pianta).

Un terzo orientamento, addirittura, distingueva tra produzione c.d. tecnico agraria, caratterizzata da una elevata organizzazione produttiva e la c.d. coltura domestica, strutturata in modo rudimentale e casalingo.

A fare chiarezza sul punto sono dovute intervenire le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. n. 33835/2014), le quali hanno affermato la rilevanza penale della condotta di coltivazione di piante produttrici di sostanze stupefacenti, sulla base degli artt. 26 e 73 d.P.R. 309/1990.

In particolare le Sezioni Unite hanno chiarito che la pericolosità della coltivazione sta nel fatto che è potenzialmente idonea ad accrescere la quantità di sostanze stupefacenti indipendentemente dall’uso personale della stessa, quindi deve essere ritenuta penalmente rilevante senza alcuna distinzione in base a profili qualitativi e quantitativi. Unica eccezione può essere fatta dal giudice per i casi, a dire il vero assai rari, in cui la condotta possa ritenersi inoffensiva per il bene giuridico della salute.

Ebbene, a seguito di questa importantissima sentenza, le decisioni successive sono pressoché conformi nel punire le condotte di coltivazione: ad es. Corte Cass. n. 43465/2017, secondo la quale “nel caso della coltivazione, non è apprezzabile ex ante, con sufficiente grado di certezza, la quantità di prodotto ricavabile dal ciclo della coltivazione, sicché anche la previsione circa il quantitativo di sostanza stupefacente alla fine estraibile dalle piante coltivate e la corretta valutazione della destinazione della sostanza stessa a uso personale risultano maggiormente ipotetiche e meno affidabili e ciò ridonda in maggiore pericolosità della condotta. Infine, vale l'ulteriore rilievo che l'attività produttiva è destinata ad accrescere indiscriminatamente i quantitativi coltivabili e quindi ha una maggiore potenzialità diffusiva delle sostanze stupefacenti estraibili”.

Per quanto riguarda i semi, invece, il discorso è diverso. Infatti, sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di esprimersi in particolare con riferimento alla condotta di vendita degli stessi, condotta che potrebbe integrare gli estremi dell’art. 82 d.P.R. 309/1990, il quale punisce l’istigazione o l’induzione all’uso di sostanze stupefacenti (pena da uno a sei anni di reclusione e con la multa da € 1.032,00 a € 5.164,00).

La vendita di semi, effettivamente, potrebbe costituire un’attività idonea a produrre sostanze stupefacenti e, quindi, ad indurre le persone a fare uso di droghe.

Sul punto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. n. 47604/2012) hanno ritenuto che l’offerta di vendita di semi non costituisca reato, salvo le ipotesi in cui sussistano i presupposti di cui all’art. 414 c.p., norma che punisce l’istigazione a delinquere (pena da 1 a 5 anni di reclusione). In particolare, i parametri per stabilire la sussistenza di quest’ultimo reato sono soggettivi (la volontà di istigare all’uso di droghe) ed oggettivi (il contenuto pubblicitario ad esempio presente sulle confezioni dei semi o nell’attività commerciale in cui vengono venduti).

Al di fuori di questa ipotesi la vendita di semi rimane un atto preparatorio non punibile.

Per quanto riguarda la mera detenzione di semi, la giurisprudenza afferma che il mero possesso degli stessi non è punibile salvo che gli stessi possano qualificarsi come un mezzo per svolgere attività di induzione all’uso di droghe.

In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che “la mera offerta in vendita di semi di pianta dalla quale siano ricavabili sostanze stupefacenti non è penalmente rilevante, configurandosi come atto preparatorio non punibile; tale principio trova applicazione anche nel caso in cui all'imputato sia stata contestata la semplice detenzione di semi di marijuana, condotta che deve essere considerata quale atto preparatorio non punibile, in quanto inidoneo alla consumazione di un determinato reato per la considerazione che non è dato dedurre la effettiva destinazione dei semi”. (Corte Cass. n. 41607/2013).

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