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Angolo dell'avvocato

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A cura di Lucrezia Baldini & Francesco Vignali

Emergenza buche in strada: come chiedere i danni in caso di incidente?

Come e a chi chiedere i danni derivanti da cadute o rotture causate dalle buche sulle strade fiorentine

L’ingente numero di buche che si trovano sulle strade fiorentine (e non solo), aumentate soprattutto a causa delle perturbazioni invernali e del forte ghiaccio dei mesi scorsi ha determinato un susseguirsi di cadute sia dei pedoni sia, soprattutto, dei mezzi più instabili, come biciclette e motocicli.

Non è infrequente, infatti, imbattersi in avvallamenti del manto stradale, con il risultato di essere costretti ad una brusca frenata che destabilizza il mezzo o addirittura procura delle cadute.

Come è noto alle cronache e come si è potuto vedere in talune parti della nostra città, il Comune sta cercando di ricoprire le buche più evidenti causate dagli agenti atmosferici dell’ultimo inverno.

Vediamo, però, come può tutelarsi il cittadino nel caso di una brutta caduta per ottenere il giusto risarcimento del danno.

L’Ente proprietario della strada (Comune o Provincia) è responsabile del manto stradale. 

Infatti, l’art. 14 del Codice della strada (d.lgs. n. 285/1992) prevede che «gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: 

a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; 

b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze».

La responsabilità per i danni subiti dai cittadini a causa delle buche stradali è riconducibile all’art. 2051 c.c., il quale prevede che «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito».

La suddetta norma stabilisce, quindi, una presunzione di responsabilità del custode (l’Ente proprietario della strada), il quale, per discolparsi, dovrà provare che il fatto è accaduto per mero caso fortuito, ossia che il danno è avvenuto in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile.

Poche e semplici regole da seguire affinchè la Pubblica Amministrazione sia tenuta a corrispondere un giusto ristoro sono le seguenti:

1) Il cittadino deve provare il nesso tra l’evento ed il danno subito;

2) Per farlo, deve dimostrare che la caduta e/o l’eventuale danno al mezzo è stato generato dalla buca (che, quindi, non ha concorso a cagionarlo ad esempio andando ad alta velocità).

In pratica, è necessario chiamare immediatamente la Polizia Municipale, non muoversi dal posto, scattare foto della buca e delle eventuali conseguenze.

Se i Vigili non vengono sul posto è necessario chiamare qualcuno che possa testimoniare il fatto.

Infine, è opportuno ottenere un certificato del Pronto Soccorso e/o un preventivo del carrozziere a dimostrazione dei danni subiti.

3) La richiesta del risarcimento va presentata, da soli o tramite un proprio legale, al Comune allegando tutti i documenti indicati, entro 5 anni dal fatto, termine in cui si prescrive il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2947 c.c.

4) Se il Comune non provvede a pagare quanto dovuto (come probabilmente avverrà) occorrerà chiedere il ristoro del danno innanzi al giudice, ai sensi dell’art. 2051 c.c., citando in giudizio l’Ente proprietario ed eventualmente il soggetto che ha in gestione la strada (es. nel caso del tombino, la società che si occupa della manutenzione fognaria).

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