Coronavirus, misure di prevenzione e informazione in Toscana
Tutte le indicazioni sono state raccolte in un'unica ordinanza da Rossi. Ecco le informazioni
IL DECRETO MINISTERIALE DEL 4 MARZO CHE ANNULLA GLI ARTICOLI 3 E 4, MA CONFERMA GLI ARTICOLI 1 E 2
Le misure di prevenzione e informazioni adottare dalla regione Toscana sono state riassunte in un'unica ordinanza da Rossi, anche a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 01 marzo 2020. Nella giornata di oggi, mercoledì 4 marzo, verrà deciso in merito alla possibilità di annullare o di far giocare a porte chiuse, per un mese, le partite di calcio.
Ogni tema si articola in più punti e ribadisce i criteri sui quali si baserà l’effettuazione dei tamponi faringei (criterio epidemiologico e presenza di sintomi oppure contatto stretto con soggetto positivo e presenza di sintomi), impartisce raccomandazioni agli ospedali e alle strutture sanitarie per la migliore gestione dei servizi, ponendo particolare attenzione all’appropriatezza delle cure, anche al fine di garantire la migliore operatività del sistema sanitario regionale, e formula raccomandazioni relative al percorso assistenziale dei pazienti con sindrome influenzale. Viene inoltre puntualizzato e ricordato che i percorsi previsti per la gestione dell’emergenza Coronavirus verranno garantiti, gratuitamente, anche ai turisti, agli studenti, ai ricercatori stranieri ed a tutti i soggetti presenti sul territorio regionale per motivi di studio o di lavoro.
I numeri utili
Tra gli elementi principali del provvedimento si evidenziano: l’obbligo della distanza minima di un metro tra i candidati in caso di procedure concorsuali (stabilita dal DPCM del 2 marzo 2020), l’obbligo di esporre informazioni sulla prevenzione igienico sanitaria in tutti gli esercizi pubblici e commerciali, la conferma della reperibilità telefonica dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta dalle ore 8 alle 20 tutti i giorni, dell’attivazione 24h/7gg delle microbiologie delle tre Aziende Ospedaliero-Universitarie della Toscana, la sospensione nel periodo dell’emergenza delle penalità previste in caso di mancata disdetta delle prestazioni ambulatoriali del sistema sanitario regionale.
L’ordinanza avrà valore per 90 giorni e le misure in essa contenute dovranno modificarsi e aggiornarsi in caso di disposizioni nazionali in materia.
Amuchina fatta in casa
Misure di informazione e prevenzione in Toscana
- Il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;
- i servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65, le scuole di ogni ordine e grado, le università, gli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni devono esporre presso gli ambienti aperti al pubblico ovvero di maggiore affollamento e transito le informazioni sulle misure di prevenzione indicate dal Ministero della salute e allegate al presente provvedimento secondo gli schemi regionali (Allegato 1);
- nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso a strutture del Servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni, di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n.1 del 25 febbraio 2020, devono essere messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;
- i Sindaci e le associazioni di categoria devono promuovere la diffusione delle medesime informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie elencate nell’allegato 1 presso gli esercizi commerciali;
- le aziende di trasporto pubblico locale devono adottare interventi straordinari di pulizia dei mezzi;
- i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020; quanto previsto dall’articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla presente disposizione;
- quanto alle procedure concorsuali, deve essere garantita in tutte le fasi del concorso la distanza di sicurezza (trasmissione droplet). Sono fatte salve le autonome determinazioni delle amministrazioni titolari della procedura, anche in merito alle iniziative da assumere qualora non si riesca a garantire la distanza minima di sicurezza, pari ad almeno un metro fra i candidati;
- le misure suddette dovranno intendersi modificate/aggiornate in ragione delle disposizioni di livello nazionale adottate in materia.
- Emanata dal presidente della Regione Toscana Enrico Rossi la sesta ordinanza sulle “Misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che integra e sostituisce l’ordinanza n.5, che per tanto viene revocata.
QUI per leggere tutte le disposizioni
La guida in 6 lingue per i turisti
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 01 marzo 2020
All'articolo 3 del decreto sono illustrate le "Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale", nei precedenti articoli sono specificate le misure per le regioni e i comuni più a rischio.
1. Nell'ambito dell'intero territorio nazionale operano le seguenti misure:
a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall'Organizzazione mondiale della sanita' e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;
b) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle universita', negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute di cui all'allegato 4;
c) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti i locali aperti al pubblico, in conformita' alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020, sono messe a disposizione degli addetti, nonche' degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;
d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle medesime informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie elencate nell'allegato 4 presso gli esercizi commerciali;
e) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
f) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private, ove ne sia consentito l'espletamento, devono comunque essere adottate le opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra diloro;
g) chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita', o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all'allegato 1, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonche' al proprio medico di medicina generale (di seguito «MMG») ovvero al pediatra di libera scelta (di seguito «PLS»). Le modalita' di trasmissione dei dati ai servizi di sanita' pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanita' pubblica; in caso di contatto tramite il numero unico dell'emergenza 112, o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalita' e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanita' pubblica territorialmente competenti.
2. L'operatore di sanita' pubblica e i servizi di sanita' pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui alla lettera g) del comma 1, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalita' di seguito indicate:
a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il piu' possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
b) accertata la necessita' di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l'interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalita' e le finalita' al fine di assicurare la massima adesione;
c) accertata la necessita' di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario l'operatore di sanita' pubblica informa inoltre il MMG/PLS da cui il soggetto e' assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS. HERMES. 25 febbraio 2020. 0000716 del 25 febbraio 2020);
d) in caso di necessita' di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata a INPS, datore di lavoro, e il MMG/PLS in cui si dichiara che per motivi di sanita' pubblica e' stato posto in quarantena, specificando la data di inizio e fine.
3. L'operatore di sanita' pubblica deve inoltre:
a) accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonche' degli altri eventuali conviventi;
b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosita', le modalita' di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;
c) informare la persona circa la necessita' di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera).
4. Allo scopo di massimizzare l'efficacia del protocollo e' indispensabile informare sul significato, le modalita' e le finalita' dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l'applicazione delle seguenti misure:
a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;
b) divieto di contatti sociali;
c) divieto di spostamenti e/o viaggi;
d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attivita' di sorveglianza;
5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
a) avvertire immediatamente il MMG/PLS e l'operatore di sanita' pubblica;
b) indossare la mascherina chirurgica (da fornire all'avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi;
c) rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.
6. L'operatore di sanita' pubblica provvede a contattare quotidianamente per avere notizie sulle condizioni di salute della persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il MMG/PLS, il medico di sanita' pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare 5443-22/02/2020 del Ministero della salute.
7. Su tutto il territorio nazionale si applicano le misure di prevenzione di cui all'allegato 4
Le informazioni contenute nell'allegato numero 4: le misure igieniche
Misure igieniche:
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
e) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
f) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
g) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.
Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data del 2 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino all'8 marzo 2020.